Sei certo di conoscere tutte le regole e le responsabilità che derivano dal condividere il tuo appartamento con un amico a quattro zampe?
La legge n.220/2012 e le relative disposizioni in materia di possesso di animali domestici in condominio sono chiare: gli animali domestici, cani e gatti, sono considerati esseri senzienti e quindi parte integrante del nucleo familiare.
Di conseguenza, le norme del regolamento condominiale non possono proibirti di condividere la tua casa con un amico a quattro zampe, poiché è parte della famiglia.
Esistono comunque delle regole da seguire quando si possiede un animale domestico e si abita in condominio, soprattutto considerando che è il padrone dell’animale a rispondere direttamente di eventuali lesioni o danni provocati a soggetti terzi.
Ma vediamo nel dettaglio le 5 principali regole da osservare quando si hanno animali in condominio.
1.Animali in condominio: si può?
La legge è chiara: il regolamento di condominio non può vietare la presenza di animali domestici all’interno dello stabile.
L’unica eccezione possibile si ha nel caso in cui venga presa una decisione all’unanimità da parte di tutti i condomini, sia in sede di assemblea sia al momento della stipula degli atti di acquisto delle unità immobiliari.
2.Si possono tenere animali domestici se si vive in affitto?
Sì, il regolamento condominiale non può vietare nemmeno ai locatari di detenere degli animali domestici negli appartamenti che occupano.
Tuttavia nessuna norma vieta al padrone di casa di prevedere nel contratto di affitto tale divieto in modo esplicito.
Infatti secondo il Codice civile tra l’inquilino e il locatore vige l’autonomia negoziale, cioè le parti sono libere di determinare il contenuto del contratto, fermo restando il rispetto delle regole imposte dalla legge.
Se il proprietario dell’immobile inserisce una clausola che vieta la detenzione di animali, l’inquilino che non la rispetta rischia la risoluzione del contratto per inadempimento e di dover lasciare l’abitazione.
3.Chi è responsabile di eventuali lesioni o danni a oggetti e soggetti terzi?
A prescindere dal luogo in cui ci si trova, condominio o meno, il responsabile civile e penale delle azioni dell’animale, cane o gatto che sia, è il suo padrone o il suo detentore momentaneo.
La Cassazione stabilisce chiaramente che il possessore di un animale risponde direttamente, sia a livello civile che penale, delle lesioni che quest’ultimo può provocare a oggetti o soggetti terzi.
4.Si possono detenere animali esotici in condominio?
La Legge consente di detenere in condominio soltanto animali di tipo domestico.
Di conseguenza, il regolamento condominiale o una semplice delibera possono facilmente vietare la presenza in condominio di animali esotici o considerati pericolosi per l’uomo.
Ricordiamo inoltre che per Legge non possono essere detenuti in alcun caso animali come scimmie, topi, leoni, tigri, pantere e vipere, considerati pericolosi in quanto potrebbero trasmettere malattie infettive all’uomo se non sottoposti correttamente a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione.
5.Animali in condominio e rumori: chi è il responsabile?
Ancora una volta, il responsabile di eventuali rumori degli animali è il padrone.
Questo significa che il proprietario deve fare in modo che il suo compagno a quattro zampe non rechi in alcun modo fastidio agli altri condomini, soprattutto durante le ore di riposo, altrimenti dovrà risarcire il danno ai vicini o anche rispondere penalmente di disturbo alla quiete e al riposo altrui.
Le regole da seguire quando si possiedono animali domestici per il rispetto di tutti non mancano, ma l’affetto e la compagnia che sono in grado di donarci giorno dopo giorno ricompensano ogni piccolo sacrificio.
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