Archivio mensile Febbraio 26, 2019

DiAgenzia Immobiliare Arte Casa

Compravendita: Nuova sentenza sull’obbligo di consegnare il certificato di agibilità.

Cosa accade se il venditore non rispetta l’obbligo di consegnare il certificato di agibilità dell’immobile all’acquirente? Una recente sentenza della Cassazione aiuta a fare chiarezza su questo tema.

Per il venditore di un immobile è fondamentale reperire tutta la documentazione necessaria già all’inizio del percorso di compravendita, in modo che questo possa essere affrontato e concluso in modo sicuro e corretto.

In un nostro articolo ci siamo occupati di cosa sia la segnalazione certificata di agibilità e di quanto sia importante mettere questo certificato a disposizione dell’acquirente, dato che si tratta del documento che attesta che l’immobile ha le qualità essenziali per l’uso a cui è destinato o quelle promesse dal venditore. Quest’ultimo ha l’obbligo di garantirle anche se non sono dedotte in modo specifico nel contratto.

L’abitabilità è un elemento caratterizzante per gli immobili ad uso abitativo e la sua mancanza determina un’importante limitazione del godimento del bene.

Quindi il venditore è tenuto a sostenere tutti gli oneri indispensabili per ottenere il rilascio del certificato di agibilità, ma ha anche l’obbligo (in base all’art. 1477 del Codice Civile) di consegnarlo all’acquirente. In questo modo saranno provati sia la regolarità del bene sia il rispetto dei requisiti di legge necessari per garantire sicurezza e comfort a chi ci vive.

Questo significa che un immobile privo del certificato di agibilità (cioè privo di abitabilità) può essere oggetto di compravendita, ma l’acquirente deve esserne consapevole sin dall’inizio e questa caratteristica deve essere inserita in modo esplicito già nel contratto preliminare.

In tutti gli altri casi la mancata consegna del certificato di agibilità all’acquirente è un inadempimento contrattuale, anche se nel contratto preliminare non è stata convenuta la consegna di tale documento. Esso si deve infatti ritenere indispensabile per legge.

Una recente sentenza della Cassazione si è espressa su questo tema precisando che il certificato di agibilità per la casa costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto. Infatti incide sulla qualità del bene, sulla sua capacità di assolvere alla sua funzione assicurandone quindi il godimento e la commerciabilità al nuovo proprietario.

Perciò se, una volta stipulato il preliminare di vendita, l’acquirente richiede il certificato di agibilità e il venditore non lo fornisce, il compratore può decidere legittimamente di non stipulare il contratto definitivo, domandare la restituzione di tutti gli acconti versati e, se previsto nel preliminare, il doppio della caparra.

Questo diritto del promissario acquirente può essere esercitato anche nel caso in cui il mancato rilascio non dipenda dal venditore, ma dal Comune.

Infatti nel testo della sentenza n. 622/19 del 14 gennaio 2019 si legge:

Peraltro è consolidato orientamento di questa Corte quello per cui il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune – nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore – è giustificato […] perché l’acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico – sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene, per cui i predetti certificati devono ritenersi essenziali (Cass. nn. 10820/2009 e 15969/2000).

Come testimonia questa sentenza, trascurare gli obblighi che la compravendita impone alle parti può portare a dover fare i conti con situazioni davvero spiacevoli e complesse.

Purtoppo quando si intraprende il percorso di vendita o di acquisto di un immobile da soli è molto facile commettere qualche errore, dovuto all’inesperienza e alla superficialità con cui si affrontano le varie fasi della compravendita.

Solo chi si rivolge ad un’agenzia immobiliare ha la certezza di possedere tutto ciò che occorre per concludere il proprio affare immobiliare nei modi e nei tempi giusti. Infatti sarà l’agente immobiliare a reperire e a verificare la documentazione necessaria, diventando un punto di riferimento indispensabile.

Per la tua operazione immobiliare scegli dei professionisti che sappiano ascoltare le tue esigenze, rispondere ai tuoi dubbi e trovare la soluzione giusta per ogni problema che potrebbe presentarsi.

In provincia di Pisa, affidati alla professionalità dell’Agenzia Immobiliare ARTECASA. Contattaci!

Ti aspettiamo per aiutarti a gestire passo dopo passo l’iter di compravendita fino alla realizzazione del tuo progetto.

 

DiAgenzia Immobiliare Arte Casa

Immobili da donazione: le novità che ne faciliteranno la vendita.

Attualmente comprare un immobile proveniente da donazione costituisce una mossa rischiosa per l’acquirente, ma a quanto pare la Legge di Bilancio per il 2019 introdurrà interessanti novità.

Come abbiamo detto nel nostro articolo “Guida all’acquisto di un immobile proveniente da donazione”, se il bene è stato ricevuto dal venditore come eredità o donazione altri eredi (ai quali per legge spetta una quota legittima) potrebbero impugnare il testamento e/o la donazione chiedendo la restituzione della casa. Questo significa che, anche a distanza di anmni, chi ha acquistato l’immobile potrebbe vedersi costretto a restituirlo.

Il pericolo potenziale di rivendica da parte di terzi cessa di esistere solo una volta trascorsi 10 anni dalla morte del donante e qualora siano passati senza opposizioni 20 anni dalla data della donazione.

Solamente in queste circostanze, ad oggi, l’acquirente può comprare senza timore.

Cosa sta cambiando?

All’inizio del mese di dicembre la Camera dei Deputati ha approvato un emendamento, inserito nel testo della Legge di Bilancio per il 2019, il cui intento è quello di dare un’ulteriore spinta al mercato immobiliare (che già sta assistendo ad un graduale aumento delle compravendite) rendendo più semplice la vendita degli immobili provenienti da donazione.

In che modo? Aumentando le garanzie per chi acquista.

Infatti l’emendamento modifica in parte l’articolo 563 del Codice Civile, stabilendo che chi compra una casa donata non corre più il rischio di doverla restituire ai familiari del venditore qualora decidessero di far valere una lesione della quota legittima. Per gli eredi non sarà più possibile pretendere e avere indietro l’immobile per compensare il danno patrimoniale subìto, perché i diritti di chi acquista la casa non potranno essere pregiudicati dalla loro azione di rivendicazione.

L’unico risarcimento per chi è stato danneggiato economicamente dalla donazione sarà la compensazione pecuniaria da parte di colui che ha donato la casa al venditore (creando quindi lo scompenso). Se il donante sarà impossibilitato al risarcimento, questo ricadrà su colui che ha ricevuto l’immobile in donazione e lo ha successivamente rivenduto (il donatario-venditore) nei limiti del vantaggio che ne ha ottenuto.

Eliminato per gli acquirenti il pericolo di dover restituire l’immobile, dovrebbe essere più facile vendere una casa ricevuta in donazione… Vedremo se la nuova disciplina porterà gli effetti sperati una volta che troverà la sua applicazione con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

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