Cosa prevede il Decreto Cura Italia per la gestione dei contratti preliminari di compravendita in corso?
Ecco le novità per i ritardi o gli inadempimenti contrattuali dovuti all’emergenza da Covid-19.
La situazione emergenziale che stiamo vivendo in questo periodo e le forti limitazioni alla circolazione delle persone pongono un serio problema per la stipula di qualsiasi tipo di contratto, compreso quello di compravendita immobiliare.
Purtroppo moltissimi accordi e trattative in corso sono stati ostacolati dall’emergenza, e le necessarie misure di contenimento del contagio da Coronavirus hanno reso impossibile a molti venditori e acquirenti tenere fede agli accordi sottoscritti precedentemente.
Dopo un primo momento di incertezza, ecco che il Governo si è espresso sulla prassi che verrà adottata per la gestione dei preliminari di compravendita immobiliare durante questa fase critica.
Per il contratto preliminare (o compromesso) vale quanto espresso nel DL 18/2020, il Decreto Cura Italia, all’art. 91, denominato “Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”.
Pertanto, dal punto di vista burocratico, per i contratti preliminari di compravendita attualmente in corso è prevista la possibilità di sospendere tutte le eventuali penali e caparre, nonché di prolungare i termini necessari per adempiere alle obbligazioni specificate nel contratto.
La sospensione delle penali e dei termini fa sì che il debitore non andrà incontro in modo automatico a conseguenze negative in caso di mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali durante questo periodo, in cui sono attive le misure di contenimento disposte dal Governo per arginare la diffusione del Coronavirus.
Dunque, se i contratti preliminari di compravendita, in quanto scaduti, dovessero essere portati davanti a un giudice, la sua valutazione dovrebbe tenere conto dell’inadempimento, ma anche del peso della necessità di rispettare le misure attualmente in vigore.
Viene rimessa al giudice anche la possibilità di valutare la maturazione di una “decadenza” o la pretesa di un’eventuale penale connessa al ritardo negli adempimenti.
Questa novità permette di fare chiarezza nella gestione delle pratiche attualmente aperte, dando maggiore sicurezza alle parti contraenti.
Nello specifico, il provvedimento tutela chi in relazione a un contratto preliminare:
- voglia spostare di qualche settimana la data di stipula del contratto definitivo, modificando quella che era stata stabilita nel preliminare;
- intenda pattuire un “termine essenziale” per l’adempimento di una data obbligazione, avvalendosi di quanto stabilito nell’art. 1457 del Codice Civile;
- ha dato o ricevuto una caparra confirmatoria;
- ha pattuito una penale.
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