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Compravendita: Nuova sentenza sull’obbligo di consegnare il certificato di agibilità.

Cosa accade se il venditore non rispetta l’obbligo di consegnare il certificato di agibilità dell’immobile all’acquirente? Una recente sentenza della Cassazione aiuta a fare chiarezza su questo tema.

Per il venditore di un immobile è fondamentale reperire tutta la documentazione necessaria già all’inizio del percorso di compravendita, in modo che questo possa essere affrontato e concluso in modo sicuro e corretto.

In un nostro articolo ci siamo occupati di cosa sia la segnalazione certificata di agibilità e di quanto sia importante mettere questo certificato a disposizione dell’acquirente, dato che si tratta del documento che attesta che l’immobile ha le qualità essenziali per l’uso a cui è destinato o quelle promesse dal venditore. Quest’ultimo ha l’obbligo di garantirle anche se non sono dedotte in modo specifico nel contratto.

L’abitabilità è un elemento caratterizzante per gli immobili ad uso abitativo e la sua mancanza determina un’importante limitazione del godimento del bene.

Quindi il venditore è tenuto a sostenere tutti gli oneri indispensabili per ottenere il rilascio del certificato di agibilità, ma ha anche l’obbligo (in base all’art. 1477 del Codice Civile) di consegnarlo all’acquirente. In questo modo saranno provati sia la regolarità del bene sia il rispetto dei requisiti di legge necessari per garantire sicurezza e comfort a chi ci vive.

Questo significa che un immobile privo del certificato di agibilità (cioè privo di abitabilità) può essere oggetto di compravendita, ma l’acquirente deve esserne consapevole sin dall’inizio e questa caratteristica deve essere inserita in modo esplicito già nel contratto preliminare.

In tutti gli altri casi la mancata consegna del certificato di agibilità all’acquirente è un inadempimento contrattuale, anche se nel contratto preliminare non è stata convenuta la consegna di tale documento. Esso si deve infatti ritenere indispensabile per legge.

Una recente sentenza della Cassazione si è espressa su questo tema precisando che il certificato di agibilità per la casa costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto. Infatti incide sulla qualità del bene, sulla sua capacità di assolvere alla sua funzione assicurandone quindi il godimento e la commerciabilità al nuovo proprietario.

Perciò se, una volta stipulato il preliminare di vendita, l’acquirente richiede il certificato di agibilità e il venditore non lo fornisce, il compratore può decidere legittimamente di non stipulare il contratto definitivo, domandare la restituzione di tutti gli acconti versati e, se previsto nel preliminare, il doppio della caparra.

Questo diritto del promissario acquirente può essere esercitato anche nel caso in cui il mancato rilascio non dipenda dal venditore, ma dal Comune.

Infatti nel testo della sentenza n. 622/19 del 14 gennaio 2019 si legge:

Peraltro è consolidato orientamento di questa Corte quello per cui il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune – nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore – è giustificato […] perché l’acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico – sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene, per cui i predetti certificati devono ritenersi essenziali (Cass. nn. 10820/2009 e 15969/2000).

Come testimonia questa sentenza, trascurare gli obblighi che la compravendita impone alle parti può portare a dover fare i conti con situazioni davvero spiacevoli e complesse.

Purtoppo quando si intraprende il percorso di vendita o di acquisto di un immobile da soli è molto facile commettere qualche errore, dovuto all’inesperienza e alla superficialità con cui si affrontano le varie fasi della compravendita.

Solo chi si rivolge ad un’agenzia immobiliare ha la certezza di possedere tutto ciò che occorre per concludere il proprio affare immobiliare nei modi e nei tempi giusti. Infatti sarà l’agente immobiliare a reperire e a verificare la documentazione necessaria, diventando un punto di riferimento indispensabile.

Per la tua operazione immobiliare scegli dei professionisti che sappiano ascoltare le tue esigenze, rispondere ai tuoi dubbi e trovare la soluzione giusta per ogni problema che potrebbe presentarsi.

In provincia di Pisa, affidati alla professionalità dell’Agenzia Immobiliare ARTECASA. Contattaci!

Ti aspettiamo per aiutarti a gestire passo dopo passo l’iter di compravendita fino alla realizzazione del tuo progetto.

 

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Immobili da donazione: le novità che ne faciliteranno la vendita.

Attualmente comprare un immobile proveniente da donazione costituisce una mossa rischiosa per l’acquirente, ma a quanto pare la Legge di Bilancio per il 2019 introdurrà interessanti novità.

Come abbiamo detto nel nostro articolo “Guida all’acquisto di un immobile proveniente da donazione”, se il bene è stato ricevuto dal venditore come eredità o donazione altri eredi (ai quali per legge spetta una quota legittima) potrebbero impugnare il testamento e/o la donazione chiedendo la restituzione della casa. Questo significa che, anche a distanza di anmni, chi ha acquistato l’immobile potrebbe vedersi costretto a restituirlo.

Il pericolo potenziale di rivendica da parte di terzi cessa di esistere solo una volta trascorsi 10 anni dalla morte del donante e qualora siano passati senza opposizioni 20 anni dalla data della donazione.

Solamente in queste circostanze, ad oggi, l’acquirente può comprare senza timore.

Cosa sta cambiando?

All’inizio del mese di dicembre la Camera dei Deputati ha approvato un emendamento, inserito nel testo della Legge di Bilancio per il 2019, il cui intento è quello di dare un’ulteriore spinta al mercato immobiliare (che già sta assistendo ad un graduale aumento delle compravendite) rendendo più semplice la vendita degli immobili provenienti da donazione.

In che modo? Aumentando le garanzie per chi acquista.

Infatti l’emendamento modifica in parte l’articolo 563 del Codice Civile, stabilendo che chi compra una casa donata non corre più il rischio di doverla restituire ai familiari del venditore qualora decidessero di far valere una lesione della quota legittima. Per gli eredi non sarà più possibile pretendere e avere indietro l’immobile per compensare il danno patrimoniale subìto, perché i diritti di chi acquista la casa non potranno essere pregiudicati dalla loro azione di rivendicazione.

L’unico risarcimento per chi è stato danneggiato economicamente dalla donazione sarà la compensazione pecuniaria da parte di colui che ha donato la casa al venditore (creando quindi lo scompenso). Se il donante sarà impossibilitato al risarcimento, questo ricadrà su colui che ha ricevuto l’immobile in donazione e lo ha successivamente rivenduto (il donatario-venditore) nei limiti del vantaggio che ne ha ottenuto.

Eliminato per gli acquirenti il pericolo di dover restituire l’immobile, dovrebbe essere più facile vendere una casa ricevuta in donazione… Vedremo se la nuova disciplina porterà gli effetti sperati una volta che troverà la sua applicazione con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Segui il nostro blog per conoscere tutti gli sviluppi e scoprire le ultime notizie del settore immobiliare.

Se hai bisogno di maggiori informazioni contatta l’Agenzia Immobiliare ARTECASA: saremo felici di chiarire ogni tuo dubbio!

Ti aspettiamo!

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Agenzia ARTECASA – I nostri auguri di Buon Natale e felice 2019!

Il 2018 è quasi giunto al termine, il Natale è vicino ed è arrivato il momento degli auguri!

Il Natale è nell’aria: il 25 dicembre è sempre più vicino e 2019 è ormai alle porte.

Il clima natalizio si avverte per le strade, nei negozi e nelle nostre case, dove luci e addobbi scintillanti ci ricordano costantemente che ci troviamo nel periodo più magico dell’anno. È qualcosa che va oltre il significato religioso della festività, è un senso di trepidazione che ci colpisce ed emoziona.

Il Natale non può lasciare indifferenti e ognuno lo vive a suo modo: c’è chi aspetta con ansia l’arrivo delle feste per gustare a pieno la gioia che portano con sé, c’è chi al contrario dice di non amare questo periodo dell’anno, perché gli trasmette un po’ di malinconia… e tutti hanno ragione! Perché il Natale è fatto di emozioni contrapposte, e forse è proprio quello il suo bello.

In questi giorni capita di riassumere quello che abbiamo vissuto nel corso dell’anno che sta finendo e di pianificare i progetti futuri. Per noi dell’Agenzia Immobiliare ARTECASA si conclude un anno impegnativo, in cui abbiamo lavorato con dedizione per realizzare i sogni di chi si è avventurato con noi nell’iter di vendita, acquisto o affitto della sua casa, e per sviluppare nuovi progetti (tra i quali la crescita di questo blog).

Siamo certi che anche nel 2019 il vero motore dell’Agenzia ARTECASA sarà la passione per un lavoro che amiamo e che svolgiamo al meglio con serietà e competenza, qualità che da sempre ci contraddistinguono, e che continueremo a mettere a disposizione di tutti coloro che ci affideranno con fiducia la loro operazione immobiliare.

Nell’augurarvi di trascorrere un sereno Natale ed un felice anno nuovo, ringraziamo tutti i nostri clienti e coloro che hanno apprezzato il contenuto delle pagine di questo blog che, con la pubblicazione di articoli sul mondo immobiliare, va ad integrare il nostro sito.

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Appuntamento a presto con nuovi post e tante novità!

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Casa gravata da ipoteca: cosa fare se te ne accorgi dopo il rogito.

Hai già firmato l’atto definitivo per l’acquisto della tua casa e ti sei accorto soltanto adesso che sull’immobile c’era già un’ipoteca taciuta dal venditore? Niente panico, la soluzione c’è. Vediamo insieme come puoi far valere i tuoi diritti.

Prima di acquistare un immobile ci sono vari accertamenti da fare, tra i quali la verifica dell’assenza di ipoteche e gravami sulla proprietà.

Può capitare però, specialmente quando si compra senza l’aiuto di un buon agente immobiliare, che l’acquirente trascuri alcuni aspetti e non faccia tutti i dovuti controlli… trovandosi poi a fare i conti con brutte sorprese.

Cosa puoi fare se ti rendi conto che sull’immobile che hai comprato c’è un’ipoteca, ma hai già firmato l’atto?

La figura incaricata di effettuare sull’immobile oggetto di compravendita tutte le verifiche per assicurarti l’acquisto di un bene libero da pesi e vincoli, è quella del notaio. Perciò se la scoperta dell’ipoteca è successiva al rogito hai la possibilità di chiedere il risarcimento del danno anche al notaio, a meno che tu non lo abbia espressamente esonerato dal compito di effettuare tutti i controlli sull’immobile: in questo caso non sarà da ritenersi responsabile.

Salvo diversi accordi, a condizioni normali il notaio potrà essere condannato dal giudice a cancellare l’ipoteca pagando la somma necessaria e a farsi carico delle pratiche.

Altro responsabile è, ovviamente, il venditore, che non ti ha avvisato e ora magari si giustifica dicendo che neanche lui era a conoscenza dell’esistenza di un’ipoteca sulla casa. Il venditore di un bene ipotecato deve dichiarare l’esistenza del vincolo all’acquirente al momento del rogito ed eventualmente assumersi l’impegno di cancellare l’ipoteca esistente entro un certo tempo.

Infatti teoricamente l’ipoteca non è un ostacolo alla vendita della casa, ma giuridicamente l’atto di vendita di una casa ipotecata è valido solo se l’acquirente è messo a conoscenza della presenza dell’ipoteca; in caso contrario il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, con restituzione del prezzo pagato e il risarcimento del danno.

Dunque una prima soluzione potrebbe essere proprio quella di chiedere l’annullamento della vendita e il risarcimento; in alternativa puoi:

  • mantenere la proprietà del bene, chiedendo la restituzione totale o parziale del prezzo pagato;
  • sospendere il pagamento del prezzo residuo.

Cosa puoi fare se il creditore avvia l’esecuzione forzata?

Anche se l’immobile è stato venduto, il creditore del vecchio proprietario può decidere di procedere con l’esecuzione forzata e mettere la casa all’asta. Se dunque decide di avviare il pignoramento del bene nonostante questo sia passato di proprietà, in qualità di nuovo proprietario puoi:

  • pagare i creditori per l’intero ammontare dei crediti iscritti;
  • rilasciare la casa ipotecata ai creditori perché provvedano a soddisfarsi vendendola;
  • liberare la casa dall’ipoteca.

Dimostrando di non essere stato avvisato per tempo dell’esistenza dell’ipoteca, manterrai comunque il tuo diritto a chiedere il risarcimento dei danni al venditore.

Per evitare situazioni difficili e spiacevoli come questa, affida la tua compravendita nelle mani di un professionista: un agente immobiliare esperto avrà cura di controllare che l’immobile sia privo di pesi e oneri come l’ipoteca, affinché tu possa acquistare in completa sicurezza e tranquillità.

Per la ricerca della tua nuova casa in provincia di Pisa, contatta l’Agenzia Immobiliare ARTECASA: saremo felici di affiancarti con cortesia e competenza nella tua operazione immobiliare.

P.S.: Su questo argomento ti consigliamo di leggere anche gli articoli:

Buona lettura!

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Cerchi l’agente immobiliare giusto? Scegli chi si prende davvero cura di te.

L’acquisto di una nuova casa è un progetto importante, che emoziona e spaventa allo stesso tempo. Infatti se da un lato si è esaltati per l’imminente raggiungimento di un grande obiettivo, dall’altro si rischia di essere travolti dalle preoccupazioni che nascono in vista di incombenze burocratiche e amministrative, verifiche sull’immobile ecc.

Già la ricerca della casa giusta non è un’impresa facile (per avere qualche consiglio utile a riguardo leggi anche il nostro articolo “Come trovare la casa giusta per te? Scegli quella che ti somiglia di più!”), poi a questo si sommano la richiesta di mutuo presso la banca e le altri adempimenti legati all’acquisto.

Per mantenere la calma e muoversi con criterio in ogni fase dell’acquisto, l’importante è non essere da soli e avvalersi dell’aiuto dei professionisti giusti: la guida di un agente immobiliare è fondamentale; ma come puoi scegliere l’agenzia più adatta a te? Scoprilo con noi!

La figura dell’agente immobiliare oggi va molto oltre il tradizionale ruolo del mediatore che si limita a far incontrare le parti e condurre la trattativa. Farsi seguire da una buona agenzia immobiliare significa infatti rivolgersi a degli specialisti che hanno competenze in tutti gli ambiti che riguardano la casa, a partire dagli strumenti adatti per pubblicizzarla, per finire con conoscenze legali e fiscali.

Un buon agente immobiliare è quello che collabora con altre agenzie e con una rete di professionisti per offrire i servizi migliori ai propri clienti, è colui che in grado di consigliarti in vista di una richiesta di finanziamento per l’acquisto della tua casa, è l’esperto che può farti un calcolo preciso delle spese accessorie che dovrai sostenere relativamente a:

  • Spese per il notaio per la compravendita e per l’atto di mutuo
  • costo della perizia per il mutuo
  • imposte ipotecarie e catastali
  • imposta di registro
  • cumulo forfettario tra bolli, registrazioni ecc.

Per scoprire come lavora un agente immobiliare, le opinioni di chi lo ha scelto prima di te per la sua compravendita ti fornirà un contributo prezioso. Quindi può esserti utile il tradizionale passaparola… ma anche Internet saprà darti delle indicazioni valide. Grazie alla rete infatti è facile reperire questo tipo di testimonianze; leggi le esperienze di chi ha scelto ARTECASA per la sua compravendita!

Ma, soprattutto, l’agente immobiliare giusto per te è quello che si prende cura di te.

In che modo? Ascoltando le tue esigenze, rispondendo ai tuoi dubbi, comprendendo ciò di cui davvero hai bisogno e proponendoti solo soluzioni mirate.

Il lavoro dell’Agenzia ARTECASA parte sempre da qui: dalla particolare attenzione per le tue richieste. Un accurato colloquio con il cliente è il metodo migliore per fare un’analisi della situazione; non è una raccolta dati, ma qualcosa di più profondo: ci facciamo interpreti dei tuoi bisogni e ci muoviamo di conseguenza, consigliandoti in base alla nostra lunga esperienza in campo immobiliare e fornendoti le risposte giuste.

Chi cerca una nuova casa desidera un miglioramento della qualità della sua vita, vuole cambiare in meglio; perciò ci teniamo ad essere dei validi alleati per aiutarti a realizzare il progetto che ti sta a cuore, facendo in modo che questo vento di novità non sia fonte di ansia e tensione, ma solo di entusiasmo positivo!

Se cerchi un professionista che ti rassicuri in un momento così importante, aiutandoti a trovare la soluzione migliore in completa serenità, contattaci! Sicuramente insieme troveremo la casa giusta…

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Proposta di acquisto vincolata al mutuo: come funziona?

La maggior parte degli italiani per acquistare casa richiede un mutuo.

Scopri come funziona la proposta di acquisto vincolata al mutuo e come applicare questa condizione sospensiva.

In Italia acquistare casa è un’esigenza molto sentita: la maggior parte delle famiglie italiane vive in un’abitazione di proprietà e comprare un immobile è il sogno di molti.

Dato che non sempre è possibile sostenere questo importante impegno finanziario con le sole proprie forze, spesso l’acquisto è legato alla necessità di accendere un mutuo. Ecco che in molti casi, al momento di fare un’offerta per un immobile, si ricorre alla proposta d’acquisto immobiliare condizionata al mutuo.

Vediamo insieme cos’è e come funziona.

La proposta d’acquisto è un atto vincolante: se non presenta alcuna condizione sospensiva, l’aspirante acquirente è obbligato a mantenere fede alla sua proposta e a procedere con l’acquisto dell’immobile in ogni caso. Perciò, quando il mutuo è l’unico modo per poter davvero acquistare, una proposta di questo tipo costituisce un vincolo pericoloso, dato che sottintende l’obbligo per il compratore di adempiere ad una spesa che non ha i mezzi per sostenere.

Invece, se nella proposta d’acquisto viene inserita una condizione sospensiva relativa all’ottenimento del mutuo, è possibile ottenere l’inefficacia dell’obbligo di compravendita e la non validità della proposta nel caso in cui l’aspirante acquirente non ottenga il mutuo.

L’art. 1353 del Codice Civile prevede infatti che venditore e acquirente possano:

subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro ed incerto.

Nel caso preso in esame, l’avvenimento a cui si subordina il contratto è proprio l’ottenimento del mutuo.

Quindi se si desidera acquistare una casa ma non si ha la disponibilità economica per farlo senza che ci venga accordato un mutuo, inserendo come clausola l’inefficacia dell’obbligo di compravendita in caso di mancata approvazione del finanziamento nella proposta, se il mutuo non verrà concesso sia l’acquirente sia il venditore saranno liberi da ogni vincolo: il primo non dovrà sostenere una spesa per lui impossibile e il secondo eviterà di dover intentare cause legali.

Come applicare la condizione sospensiva?

Perché la condizione sospensiva vincolata alla concessione del mutuo diventi esecutiva, acquirente è tenuto a comunicare all’agenzia immobiliare entro un termine concordato (che viene indicato nella proposta stessa) se la Banca ha concesso o meno il mutuo o il finanziamento.

Se alla data fissata l’istituto di credito non ha ancora dato una risposta, si può:

  1. chiedere al venditore di prorogare la proposta d’acquisto con condizione sospensiva;
  2. risolvere il contratto, permettendo così al venditore di cercare un altro acquirente.

È essenziale che l’acquirente comunichi all’agenzia immobiliare quale delle due soluzioni intende adottare, perché in caso di silenzio la proposta d’acquisto accettata dal venditore diventa vincolante e si è obbligati a procedere con l’acquisto.

Quindi il supporto dell’agente immobiliare è fondamentale anche nella corretta stesura di una proposta d’acquisto che tuteli le parti coinvolte e nella gestione delle varie procedure che compongono la compravendita di un immobile.

Per comprare o vendere casa in provincia di Pisa con la sicurezza di curare ogni dettaglio della compravendita nel migliore dei modi e la garanzia di avere veri professionisti al proprio fianco, contatta l’Agenzia ARTECASA Immobiliare.

Ti spiegheremo tutto quello che possiamo fare per aiutarti nella realizzazione del tuo sogno.

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Si può vendere una casa senza certificato di abitabilità?

Quando si mette in vendita un immobile, ci sono delle verifiche da effettuare e dei documenti indispensabili da recuperare. Uno di questi è il certificato di abitabilità. Ma cosa succede se un immobile destinato ad abitazione non ha questo documento? Si può vendere comunque? Scopriamolo insieme nel nostro articolo.

Cos’è e a cosa serve il certificato di abitabilità.

Per prima cosa dobbiamo fare chiarezza sui termini: il certificato di abitabilità e quello di agibilità non sono due documenti diversi, ma costituiscono un’unica certificazione. Agibilità e abitabilità sono state ridotte sotto il nome di certificato di agibilità, che dal 2016 è stato sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità. Questo documento deve essere presentato in Comune entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori ed ha lo scopo di garantire il rispetto dei requisiti minimi di salubrità, igiene e sicurezza dell’immobile.

Quindi possiamo dire che l’agibilità sia un elemento caratterizzante dell’immobile e che la sua mancanza determini un’importante limitazione del godimento del bene. È proprio la segnalazione di agibilità a determinare la cosiddetta abitabilità legale dell’immobile, a prescindere dal fatto che sia concretamente adibito ad abitazione da parte del proprietario.

Il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l’obbligo non solo di sostenere tutti gli oneri indispensabili per ottenere il rilascio del certificato di abitabilità, ma anche il dovere di consegnare all’acquirente il certificato di abitabilità  stesso (più correttamente, come abbiamo detto, la segnalazione certificata di agibilità), senza il quale l’immobile è incommerciabile.

Una casa senza certificato di abitabilità, ma del tutto regolare sotto l’aspetto edilizio, si può vendere, ma è fondamentale che l’acquirente sia informato e sia d’accordo.

Il notaio dell’acquirente effettuerà tutte le verifiche del caso; comunque è buona norma che il venditore si informi presso il Comune per sapere come può ottenere l’agibilità e conoscere i tempi di rilascio del certificato. Così potrà dare queste informazioni all’acquirente.

La mancata consegna del certificato di abitabilità all’acquirente implica un inadempimento che comporta delle conseguenze. Ecco quali sono.

Se la casa è stata venduta senza l’abitabilità…

L’acquirente che non abbia ricevuto dal venditore il certificato di abitabilità di un immobile destinato ad abitazione potrà rivolgersi al Tribunale entro i 10 anni dalla conclusione del contratto, e richiedere:

  1. lo scioglimento del contratto: l’impossibilità di ottenere il certificato di agibilità costituisce una causa di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita, non potendosi ritenere assolto l’obbligo del venditore di garantire il compratore ai sensi dell’art. 1497 c.c.. Persino il contratto di vendita può essere annullato, anche se è già stato firmato l’atto definitivo davanti al notaio, con la conseguenza che la casa tornerà di proprietà del venditore e l’acquirente otterrà la restituzione dei soldi già versati;
  2. il risarcimento del danno: per avere un risarcimento l’acquirente dovrà dimostrare tutti i danni subiti nell’aver intrapreso un investimento sbagliato, perdendo così altre occasioni.

C’è inoltre da precisare che, secondo la giurisprudenza, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina l’automatica risoluzione del contratto per inadempimento del venditore. Infatti deve essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene.

Perciò la risoluzione del contratto di vendita non può essere pronunciata quando viene accertato che l’immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l’uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate in seguito alla presentazione della domanda di concessione in sanatoria.

Quindi, secondo quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza, non si può dire che la mancata consegna del certificato di abitabilità determini, in via automatica, la risoluzione del contratto, dato che il successivo rilascio del certificato di abitabilità esclude la possibilità di ritenere l’originaria mancanza del certificato di abitabilità di per sé sola fonte di grave inadempimento.

Riassumendo, la mancata consegna del certificato di abitabilità è un inadempimento che, sebbene non sia tale da causare necessariamente la risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile, anche per il solo fatto di aver ricevuto un bene che presenta problemi di commerciabilità.

Per una compravendita sicura affidati all’Agenzia ARTECASA Immobiliare.

Verificheremo per te tutta la documentazione necessaria per il trasferimento della proprietà e seguiremo con serietà e competenza il tuo percorso di compravendita.

Contattaci per maggiori informazioni!

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Compri casa? Regole e precauzioni per acquistare un immobile in sicurezza.

Per te è arrivato il momento di comprare una nuova casa? ARTECASA Immobiliare ti offre una guida pratica per effettuare il tuo acquisto in sicurezza.

Acquistare un immobile è un passo molto importante e impegnativo, non solo dal punto di vista economico. Chi si prepara a cercare una nuova abitazione è preso da una serie di preoccupazioni e pensieri; l’aria di cambiamento può portare a trascurare alcuni elementi che invece devono essere gestiti con lucidità prima di una compravendita.

Il team dell’Agenzia ARTECASA Immobiliare, associata F.I.M.A.A., è composto da professionisti in grado di offrire ai propri clienti una pluralità di servizi di alta qualità abbracciando tutti gli aspetti che riguardano la compravendita di un immobile. Sempre alla ricerca di aggiornamenti e valida formazione per garantire solo il meglio a chi si rivolge alla sua competenza, l’Agenzia ARTECASA Immobiliare fornisce una guida utile a tutti coloro che stanno per acquistare un immobile.

Precauzioni da adottare prima di cercare un nuovo immobile.

Se hai intenzione di comprare casa, ci sono delle precauzioni che ti consigliamo di prendere per non incorrere in spiacevoli sorprese. Innanzitutto, devi avere ben chiaro fin da subito il tipo di operazione che intendi effettuare, l’entità delle spese e delle imposte da sostenere per l’acquisto.

In particolare non devi trascurare tre aspetti:

1.La possibilità di avvalerti di un mutuo bancario. Se pensi che per acquistare ti dovrai avvalere di un mutuo bancario, è il caso che, prima di cominciare la ricerca del tuo immobile, tu abbia fatto richiesta all’istituto bancario di tua fiducia. Una volta conosciuto per tempo l’importo che la banca è disposta a concederti, potrai affrontare con maggiore tranquillità la ricerca e l’intera trattativa. Meglio non correre il rischio di trovare la casa dei propri sogni per poi dover scoprire che è fuori budget e restare delusi.

2.L’eventuale necessità di vendere un altro immobile per poter acquistare una nuova casa. Spesso accade che per comprare una nuova casa sia indispensabile il ricavato della vendita della vecchia. Anche tu ti trovi in questa condizione e non sai come muoverti? ARTECASA Immobiliare ti consiglia di inquadrare bene ogni operazione, dedicandoti prima alla vendita e poi alla ricerca della nuova abitazione.

  • Stabilisci il giusto valore di mercato del bene da vendere
  • valuta realisticamente le tempistiche necessarie per intraprendere l’iter di compravendita.

Per entrambe queste operazioni fatti assistere e consigliare da un agente immobiliare competente; l’Agenzia ARTECASA Immobiliare è a disposizione per fare una corretta valutazione del tuo bene e una corretta previsione dei tempi necessari per la vendita.

3.La possibilità di usufruire del bonus “Prima casa”. Accertati da subito se, all’atto definitivo, potranno ricorrere le condizioni necessarie per richiedere le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa.

acquistare casa in sicurezza

Regole per il buon acquisto.

Una volta individuato l’immobile che fa al caso tuo, ecco cosa fare per essere certo di realizzare un acquisto sicuro:

  • assicurati che il bene sia di piena proprietà del venditore;
  • verifica che non sia gravato da trascrizioni, privilegi, ipoteche, che non siano già state messe in evidenza dal venditore;
  • chiarisci l’eventuale situazione condominiale, ad esempio chiedendo se esiste un regolamento di condominio o se sono già state deliberate o in previsione opere straordinarie;
  • fai verificare la regolarità urbanistica e catastale; qualora emergessero difformità sarebbero a carico del venditore, che dovrebbe sanarle prima dell’atto di vendita.

Rivolgersi all’Agenzia ARTECASA Immobiliare significa avere un servizio a 360°: sapremo seguirti e consigliarti per acquistare il tuo immobile in completa sicurezza.