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Proposta di acquisto vincolata al mutuo: come funziona?

La maggior parte degli italiani per acquistare casa richiede un mutuo.

Scopri come funziona la proposta di acquisto vincolata al mutuo e come applicare questa condizione sospensiva.

In Italia acquistare casa è un’esigenza molto sentita: la maggior parte delle famiglie italiane vive in un’abitazione di proprietà e comprare un immobile è il sogno di molti.

Dato che non sempre è possibile sostenere questo importante impegno finanziario con le sole proprie forze, spesso l’acquisto è legato alla necessità di accendere un mutuo. Ecco che in molti casi, al momento di fare un’offerta per un immobile, si ricorre alla proposta d’acquisto immobiliare condizionata al mutuo.

Vediamo insieme cos’è e come funziona.

La proposta d’acquisto è un atto vincolante: se non presenta alcuna condizione sospensiva, l’aspirante acquirente è obbligato a mantenere fede alla sua proposta e a procedere con l’acquisto dell’immobile in ogni caso. Perciò, quando il mutuo è l’unico modo per poter davvero acquistare, una proposta di questo tipo costituisce un vincolo pericoloso, dato che sottintende l’obbligo per il compratore di adempiere ad una spesa che non ha i mezzi per sostenere.

Invece, se nella proposta d’acquisto viene inserita una condizione sospensiva relativa all’ottenimento del mutuo, è possibile ottenere l’inefficacia dell’obbligo di compravendita e la non validità della proposta nel caso in cui l’aspirante acquirente non ottenga il mutuo.

L’art. 1353 del Codice Civile prevede infatti che venditore e acquirente possano:

subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro ed incerto.

Nel caso preso in esame, l’avvenimento a cui si subordina il contratto è proprio l’ottenimento del mutuo.

Quindi se si desidera acquistare una casa ma non si ha la disponibilità economica per farlo senza che ci venga accordato un mutuo, inserendo come clausola l’inefficacia dell’obbligo di compravendita in caso di mancata approvazione del finanziamento nella proposta, se il mutuo non verrà concesso sia l’acquirente sia il venditore saranno liberi da ogni vincolo: il primo non dovrà sostenere una spesa per lui impossibile e il secondo eviterà di dover intentare cause legali.

Come applicare la condizione sospensiva?

Perché la condizione sospensiva vincolata alla concessione del mutuo diventi esecutiva, acquirente è tenuto a comunicare all’agenzia immobiliare entro un termine concordato (che viene indicato nella proposta stessa) se la Banca ha concesso o meno il mutuo o il finanziamento.

Se alla data fissata l’istituto di credito non ha ancora dato una risposta, si può:

  1. chiedere al venditore di prorogare la proposta d’acquisto con condizione sospensiva;
  2. risolvere il contratto, permettendo così al venditore di cercare un altro acquirente.

È essenziale che l’acquirente comunichi all’agenzia immobiliare quale delle due soluzioni intende adottare, perché in caso di silenzio la proposta d’acquisto accettata dal venditore diventa vincolante e si è obbligati a procedere con l’acquisto.

Quindi il supporto dell’agente immobiliare è fondamentale anche nella corretta stesura di una proposta d’acquisto che tuteli le parti coinvolte e nella gestione delle varie procedure che compongono la compravendita di un immobile.

Per comprare o vendere casa in provincia di Pisa con la sicurezza di curare ogni dettaglio della compravendita nel migliore dei modi e la garanzia di avere veri professionisti al proprio fianco, contatta l’Agenzia ARTECASA Immobiliare.

Ti spiegheremo tutto quello che possiamo fare per aiutarti nella realizzazione del tuo sogno.

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Si può vendere una casa senza certificato di abitabilità?

Quando si mette in vendita un immobile, ci sono delle verifiche da effettuare e dei documenti indispensabili da recuperare. Uno di questi è il certificato di abitabilità. Ma cosa succede se un immobile destinato ad abitazione non ha questo documento? Si può vendere comunque? Scopriamolo insieme nel nostro articolo.

Cos’è e a cosa serve il certificato di abitabilità.

Per prima cosa dobbiamo fare chiarezza sui termini: il certificato di abitabilità e quello di agibilità non sono due documenti diversi, ma costituiscono un’unica certificazione. Agibilità e abitabilità sono state ridotte sotto il nome di certificato di agibilità, che dal 2016 è stato sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità. Questo documento deve essere presentato in Comune entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori ed ha lo scopo di garantire il rispetto dei requisiti minimi di salubrità, igiene e sicurezza dell’immobile.

Quindi possiamo dire che l’agibilità sia un elemento caratterizzante dell’immobile e che la sua mancanza determini un’importante limitazione del godimento del bene. È proprio la segnalazione di agibilità a determinare la cosiddetta abitabilità legale dell’immobile, a prescindere dal fatto che sia concretamente adibito ad abitazione da parte del proprietario.

Il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l’obbligo non solo di sostenere tutti gli oneri indispensabili per ottenere il rilascio del certificato di abitabilità, ma anche il dovere di consegnare all’acquirente il certificato di abitabilità  stesso (più correttamente, come abbiamo detto, la segnalazione certificata di agibilità), senza il quale l’immobile è incommerciabile.

Una casa senza certificato di abitabilità, ma del tutto regolare sotto l’aspetto edilizio, si può vendere, ma è fondamentale che l’acquirente sia informato e sia d’accordo.

Il notaio dell’acquirente effettuerà tutte le verifiche del caso; comunque è buona norma che il venditore si informi presso il Comune per sapere come può ottenere l’agibilità e conoscere i tempi di rilascio del certificato. Così potrà dare queste informazioni all’acquirente.

La mancata consegna del certificato di abitabilità all’acquirente implica un inadempimento che comporta delle conseguenze. Ecco quali sono.

Se la casa è stata venduta senza l’abitabilità…

L’acquirente che non abbia ricevuto dal venditore il certificato di abitabilità di un immobile destinato ad abitazione potrà rivolgersi al Tribunale entro i 10 anni dalla conclusione del contratto, e richiedere:

  1. lo scioglimento del contratto: l’impossibilità di ottenere il certificato di agibilità costituisce una causa di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita, non potendosi ritenere assolto l’obbligo del venditore di garantire il compratore ai sensi dell’art. 1497 c.c.. Persino il contratto di vendita può essere annullato, anche se è già stato firmato l’atto definitivo davanti al notaio, con la conseguenza che la casa tornerà di proprietà del venditore e l’acquirente otterrà la restituzione dei soldi già versati;
  2. il risarcimento del danno: per avere un risarcimento l’acquirente dovrà dimostrare tutti i danni subiti nell’aver intrapreso un investimento sbagliato, perdendo così altre occasioni.

C’è inoltre da precisare che, secondo la giurisprudenza, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina l’automatica risoluzione del contratto per inadempimento del venditore. Infatti deve essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene.

Perciò la risoluzione del contratto di vendita non può essere pronunciata quando viene accertato che l’immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l’uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate in seguito alla presentazione della domanda di concessione in sanatoria.

Quindi, secondo quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza, non si può dire che la mancata consegna del certificato di abitabilità determini, in via automatica, la risoluzione del contratto, dato che il successivo rilascio del certificato di abitabilità esclude la possibilità di ritenere l’originaria mancanza del certificato di abitabilità di per sé sola fonte di grave inadempimento.

Riassumendo, la mancata consegna del certificato di abitabilità è un inadempimento che, sebbene non sia tale da causare necessariamente la risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile, anche per il solo fatto di aver ricevuto un bene che presenta problemi di commerciabilità.

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Verificheremo per te tutta la documentazione necessaria per il trasferimento della proprietà e seguiremo con serietà e competenza il tuo percorso di compravendita.

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Il promemoria dell’acquirente: cosa fare dopo l’acquisto di un immobile.

Hai appena comprato casa? Adesso che sei diventato proprietario di un immobile, c’è una serie di ampimenti dei quali devi occuparti. L’Agenzia ARTECASA Immobiliare ti propone un pratico promemoria per non trascurare nessun aspetto della fase successiva alla compravendita.

Il cambio di residenza.

Per effettuare il cambio di residenza dopo l’acquisto di un immobile è necessario recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune portando con sé un documento di identità valido e il codice fiscale.

Comunicare il trasferimento di residenza entro 18 mesi dalla stipula dell’atto è importante perché, se sussistono le condizioni adatte, rende possibile beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Il cambio di residenza effettuato entro 12 mesi consente invece di non perdere i benefici legati al mutuo nel caso di acquisto per abitazione principale.

Inoltre chi detiene partita iva deve comunicare il cambio di residenza all’Agenzia delle Entrate e alla CCIAA con l’apposito modello entro i 30 giorni che seguono la comunicazione fatta al Comune.

Quando si cambia casa è necessario inoltre dichiarare il trasferimento al datore di lavoro, in modo che siano adempiute correttamente tutte le pratiche relative a contributi, Inps, Inail ecc.

Una volta presentata la dichiarazione di cambio residenza, l’anagrafe entro 2 giorni registra l’istanza del cittadino ed attiva i controlli da effettuarsi entro 45 giorni dalla data di registrazione. I Vigili Urbani provvederanno quindi a verificare la sussistenza dei requisiti e l’effettivo trasferimento del cittadino e della famiglia presso la nuova abitazione.

Se entro i 45 giorni non ci sarà stata contestazione o conferma da parte dell’amministrazione, in base a quanto stabilito dall’istituto del silenzio-assenso, il cambio di residenza si considera effettuato.

cosa fare dopo l'acquisto di un immobile

I documenti.

I tuoi documenti devono essere aggiornati con i nuovi dati. Per quanto riguarda la patente e il libretto di circolazione, è possibile compilare un apposito mdulo presso gli uffici del Comune per ricevere per posta dei tagliandi adesivi che contengono le nuove informazioni. Basterà applicare queste etichette ai documenti per aggiornarli.

La carta di identità invece resta valida e invariata fino alla sua scedenza e non deve essere modificata.

Voltura e attivazione delle utenze.

Se hai acquistato una casa di nuova costruzione sarà sufficiente la matricola del contatore per attivare le utenze.

Altrimenti, per subentrare in un’utenza già esistente, procurati il codice cliente e matricola del contatore, l’ultima lettura, i dati del precedente intestatario e contatta i vari gestori chiamando i seguenti numeri:

  • Elettricità e gas: ENEL 800 900 860, dalle 7 alle 22 dal lunedì alla domenica.
  • Acqua: Acque S.p.A. 800 982 982.
  • Telefono: Telecom 187.
  • Televisione: il canone RAI sarà addebitato automaticamente in fattura dal vostro fornitore di energia elettrica, una volta che gli avrete fornito i vostri dati.

Pagamento delle imposte.

  • L’Imposta Municipale Unica (IMU) e la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI): La tassa sulla prima casa non di lusso è stata abolita nel 2016, mentre l’imposta è dovuta nel caso in cui l’immobile sia qualificato come casa di lusso o sia seconda casa. Si tratta di un pagamento dilazionato in due scadenze annuali (fissate una a giugno e l’altra a dicembre) in base al valore catastale della casa. L’acquirente, dopo l’acquisto di un immobile, non deve effettuare alcuna comunicazione.
  • Tassa sui rifiuti: E’ una tassa comunale; oltre al possesso dell’immobile devono essere comunicati all’Ufficio Tributi del Comune: il numero di abitanti, i mq calpestabili al netto di mura interne e esterne, esclusi i terrazzi, ma comprese cantine e autorimesse. Sulla base di queste informazioni viene calcolata la quota da pagare.
  • IRPEF: L’IRPEF dovuta sul reddito da immobili è calcolata nella Dichiarazione dei Redditi (Modello 730 o Modello UNICO), da presentare l’anno successivo a quello di acquisto, in proporzione agli effettivi giorni di possesso della casa. Per alcuni immobili è possibile usufruire di un regime fiscale particolare, la cedolare secca, che si applica a tutti i fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze.

Il cambio di residenza deve essere comunicato anche…

Dopo l’acquisto di un immobile è d’obbligo informare del cambio di residenza anche la propria banca, la propria compagnia di assicurazione e la posta, tramite raccomandata o comunicazione diretta. Così tutte le operazioni riporteranno l’indirizzo aggiornato.

Per evitare disguidi, Poste Italiane ha messo a disposizione un servizio molto utile che permette di inoltrare tutta la posta dal vecchio al nuovo indirizzo. Il servizio si chiama Seguimi ed è attivabile presso un ufficio postale abilitato oppure online.

Inoltre il cambio di residenza deve essere comunicato anche alla Asl, pur mantenendo lo stesso medico curante.

Le detrazioni post acquisto.

Le agevolazioni per l’acquisto della Prima Casa non sono le uniche previste. Ecco cosa puoi detrarre:

  • Il 19% della provvigione pagata all’Agenzia Immobiliare per il suo lavoro di intermediazione (solo se riferita all’acquisto di abitazione principale) fino a un importo di 1000 euro;
  • il 50% delle spese sostenute in caso di ristrutturazione dell’immobile. La percentuale varia a seconda del tipo di intervento eseguito. Dal 1 gennaio 2012 la detrazione sulla ristrutturazione spettante al venditore, si trasferisce direttamente all’acquirente a meno che non sia stato stipulato un accordo diverso in sede di compravendita.
  • Il 50% del costo di costruzione di un’eventuale autorimessa pertinenziale all’abitazione acquistata da costruttore.
  • Se è maturato il diritto relativo al Credito di Imposta previsto per la vendita di un’abitazione acquistata coi benefici Prima casa, si può inserire nella dichiarazione dei redditi per l’anno successivo.

L’Agenzia ARTECASA Immobiliare è a tua disposizione per qualsiasi altro chiarimento su cosa devi fare dopo l’acquisto di un immobile.