Casa in costruzione e Bonus prima casa, come funziona?

DiAgenzia Immobiliare Arte Casa

Casa in costruzione e Bonus prima casa, come funziona?

La Cassazione ha stabilito il limite di tempo entro il quale completare i lavori di un immobile per poter usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Vediamo nel dettaglio come funziona il Bonus prima casa nel caso di immobili in costruzione.

Il Bonus prima casa costituisce un’importante agevolazione fiscale per l’acquisto dell’immobile destinato a diventare l’abitazione principale dell’acquirente.

Infatti, quando sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti, è sufficiente che al rogito l’acquirente dichiari di volersi avvalere di questo strumento per beneficiare di una riduzione dell’IVA così come di una riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Il bonus vale sia per chi acquista dall’impresa costruttrice in compravendita soggetta a IVA, sia da un privato.

È possibile usufruire delle agevolazioni anche nel caso in cui si decida di acquistare un immobile ancora in costruzione,  purché non presenti le caratteristiche dell’abitazione di lusso, ma devono essere rispettate delle tempistiche ben definite per la conclusione dei lavori.

Bonus prima casa in costruzione: i tempi da rispettare

Il Bonus prima casa prevede che, a seguito della richiesta per usufruire delle agevolazioni fatta in sede di registrazione dell’atto di acquisto, ci siano tre anni di tempo a disposizione per la conclusione dei lavori di costruzione della prima casa.

Ma che cosa accade se la casa acquistata e adibita a prima casa è ancora in costruzione al termine dei tre anni?

Se la condizione non si verifica, l’amministrazione procede con la revoca delle agevolazioni e l’ufficio territoriale si occupa del recupero delle imposte applicando gli interessi di mora e le eventuali sanzioni.

A questo riguardo è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28577, nella quale ribadisce che l’acquirente può beneficiare delle agevolazioni prima casa anche per un immobile da costruire e da destinare ad abitazione non di lusso, a condizione che l’immobile venga destinato a propria abitazione

“massimo entro il termine triennale di decadenza stabilito per l’esercizio del potere di accertamento dell’ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi”.

Quindi i lavori dovranno terminare negli stessi tre anni previsti per le verifiche dell’amministrazione, pena la decadenza delle agevolazioni.

In casi straordinari, come la sospensione dei cantieri che si è verificata nel 2020, è possibile ottenere una proroga al termine dei tre anni previsti?

A chiarire questo aspetto ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n.39 , in cui si stabilisce che il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione, è tenuto a dimostrare l’ultimazione dei lavori tassativamente entro tre anni dalla registrazione dell’atto.

Non viene concessa alcuna proroga dal momento che il limite per la conclusione dei lavori di costruzione della prima casa non è tra i termini tributari sospesi dall’articolo 24 del Decreto Liquidità.

Invece sono temporaneamente sospesi:

  1. l’obbligo di trasferire la residenza nella prima casa entro 18 mesi;
  2. l’obbligo di vendere entro un anno l’immobile già posseduto comprato con le agevolazioni;
  3. l’obbligo di acquistare entro un anno un’altra abitazione da adibire a principale dopo la vendita effettuata entro i 5 anni.

I termini elencati restano congelati fino al 31 dicembre 2021.

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