Una delle verifiche principali da effettuare prima di acquistare un immobile è quella relativa alla sua provenienza; in altre parole è indispensabile conoscere in che modo il venditore è entrato in possesso del bene e in forza di quale titolo risulti titolare di un diritto reale oggetto di compravendita.
In particolare, nel caso in cui la casa provenga da una donazione, l’acquirente dovrà adottare dei rimedi giuridici per mettersi al riparo da possibili rivendicazioni da parte di terzi.
Infatti, come abbiamo avuto modo di approfondire nel nostro articolo “Guida all’acquisto di un immobile proveniente da donazione”, se il bene è stato ricevuto dal venditore come eredità o donazione, altri eredi (ai quali in base all’articolo 556 del Codice Civile spetta una quota legittima) potrebbero impugnare il testamento e/o la donazione chiedendo la restituzione della casa.
Questo pericolo c’è dal momento che la quota legittima viene calcolata sia in base ai beni di cui il defunto era titolare al momento della dipartita, sia ai beni donati in vita. Se dai calcoli risulta che i legittimari sono stati danneggiati, è possibile che le donazioni vengano rese inefficaci (azione di riduzione), o che i beni donati vengano recuperati (azione di restituzione).
Dunque, anche a distanza di anni, chi ha comprato l’immobile potrebbe vedersi costretto a restituirlo o a risarcire i legittimari.
Il pericolo potenziale di rivendica da parte di terzi cessa di esistere solo una volta trascorsi 10 anni dalla morte del donante e qualora siano passati senza opposizioni 20 anni dalla data della donazione.
Dunque è evidente che per acquistare in modo sicuro l’acquirente DEVE essere informato sulla provenienza del bene, in quanto si tratta di una circostanza influente nella conclusione dell’affare.
La Cassazione si è espressa a questo proposito con la sentenza n. 32694 del 12 dicembre 2019, in cui ha stabilito che, in caso di compravendita di immobile donato, se il venditore non ha reso nota la provenienza della casa e si procede alla stipula del preliminare senza mettere a conoscenza della donazione l’acquirente, quest’ultimo può tirarsi indietro e rifiutarsi di stipulare l’atto definitivo.
Infatti la Corte di cassazione ha sottolineato che la provenienza da donazione del bene oggetto di trattative non comporta, di per sé, un pericolo concreto di perdita del bene, tuttavia è da ritenere comunque una circostanza influente sulla sicurezza e sulle potenzialità dell’acquisto programmato con il preliminare.
In conclusione, la provenienza da donazione di un immobile è un fatto importante per la stabilità dell’acquisto e quindi non può essere taciuta.
Perciò il promissario acquirente ignaro della provenienza, ha il diritto di slegarsi dall’obbligo all’acquisto, rifiutando la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell’art. 1460 del Codice Civile (Eccezione di inadempimento), se ne ricorrono gli estremi.
Ricorda che la donazione non sempre è un problema, ma di certo è una circostanza da analizzare con cura.
Affidandoti all’Agenzia Immobiliare ARTECASA sarà nostro compito guidarti con professionalità nella ricerca della casa perfetta per te ed effettuare le dovute verifiche, così da offrirti un quadro chiaro della tua operazione immobiliare e proporre soluzioni adatte nel caso in cui dovessero presentarsi situazioni delicate.
Metti il tuo acquisto in mani sicure: contattaci subito per saperne di più!
Ti aspettiamo.
L’Agenzia Immobiliare ARTECASA nel tempo è diventata sinonimo di qualità e competenza nel campo della compravendita e della locazione di immobili.
Le caratteristiche che distinguono il nostro team sono la preparazione, la capacità di interagire con i clienti e l’abilità nel trovare le soluzioni adeguate per concludere ogni trattativa con successo e in completa sicurezza.