Vendere o affittare? questo è il problema… ed è un problema che ti consigliamo di risolvere anche abbastanza in fretta, dato che un immobile vuoto non solo perde valore ed invecchia facilmente, ma comporta anche delle spese. Per prendere la decisione giusta, consideriamo le varie soluzioni possibili.
Vendendo la tua seconda proprietà entrerai in possesso in breve tempo di un capitale con cui potrai arricchire i tuoi risparmi o che avrai modo di reinvestire in base alle tue necessità.
Inoltre, una volta conclusa la vendita, non dovrai più pensare a tasse e spese di manutenzione varie. Così facendo sarai libero dai costi legati all’immobile e otterrai una bella somma di denaro.
Allo stesso tempo però, ti staccherai da una proprietà che magari è appartenuta alla tua famiglia o alla quale comunque sei legato e che forse a distanza di anni potresti voler riutilizzare personalmente.
Affittando l’immobile invece non sarai costretto a separarti del tutto da un bene che ha per te un valore affettivo e che così facendo rimane di proprietà della famiglia. Inoltre una casa occupata da degli inquilini è meno soggetta alle offese del tempo rispetto ad un immobile disabitato che aspetta di trovare un acquirente.
Infine, cosa fondamentale, questa scelta ti permette di riscuotere regolarmente il canone di affitto, che costituisce una comoda forma di rendita passiva.
L’importante è che la differenza tra il guadagno garantito dalla riscossione delle mensilità e le spese che devi sostenere risulti comunque sempre vantaggiosa per te.
Perciò chiediti:
E trai le tue conclusioni.
Sappi che questo è comunque un buon momento si per vendere che per affittare. Infatti negli ultimi mesi:
Per scegliere la via più adatta potrà esserti d’aiuto un buon agente immobiliare che, grazie alla sua conoscenza del settore, ti consiglierà le tempistiche giuste per mettere il tuo immobile in vendita o per trovare un affittuario, e saprà darti delle dritte per rendere la casa più attraente e ricavare il massimo in tempi brevi.
Decidere se vendere o affittare una seconda casa sarà molto più facile se un professionista ti indicherà la mossa più conveniente per te. Come accade spesso nella vita, anche quando si tratta di case non ci sono decisioni giuste e valide in tutte le circostanze. In fin dei conti, come diceva Einstein, “nulla è assoluto e tutto è relativo”.
Ciò che rende un agente immobiliare un buon agente immobiliare è la sua capacità di ascoltare e comprendere la tua situazione specifica e i tuoi bisogni, per poi indicarti la soluzione perfetta per te.
Lasciati seguire da un professionista che sappia consigliarti al meglio: contattaci!
Agenzia Immobiliare ARTECASA
Per il venditore di un immobile è fondamentale reperire tutta la documentazione necessaria già all’inizio del percorso di compravendita, in modo che questo possa essere affrontato e concluso in modo sicuro e corretto.
In un nostro articolo ci siamo occupati di cosa sia la segnalazione certificata di agibilità e di quanto sia importante mettere questo certificato a disposizione dell’acquirente, dato che si tratta del documento che attesta che l’immobile ha le qualità essenziali per l’uso a cui è destinato o quelle promesse dal venditore. Quest’ultimo ha l’obbligo di garantirle anche se non sono dedotte in modo specifico nel contratto.
L’abitabilità è un elemento caratterizzante per gli immobili ad uso abitativo e la sua mancanza determina un’importante limitazione del godimento del bene.
Quindi il venditore è tenuto a sostenere tutti gli oneri indispensabili per ottenere il rilascio del certificato di agibilità, ma ha anche l’obbligo (in base all’art. 1477 del Codice Civile) di consegnarlo all’acquirente. In questo modo saranno provati sia la regolarità del bene sia il rispetto dei requisiti di legge necessari per garantire sicurezza e comfort a chi ci vive.
Questo significa che un immobile privo del certificato di agibilità (cioè privo di abitabilità) può essere oggetto di compravendita, ma l’acquirente deve esserne consapevole sin dall’inizio e questa caratteristica deve essere inserita in modo esplicito già nel contratto preliminare.
In tutti gli altri casi la mancata consegna del certificato di agibilità all’acquirente è un inadempimento contrattuale, anche se nel contratto preliminare non è stata convenuta la consegna di tale documento. Esso si deve infatti ritenere indispensabile per legge.
Una recente sentenza della Cassazione si è espressa su questo tema precisando che il certificato di agibilità per la casa costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto. Infatti incide sulla qualità del bene, sulla sua capacità di assolvere alla sua funzione assicurandone quindi il godimento e la commerciabilità al nuovo proprietario.
Perciò se, una volta stipulato il preliminare di vendita, l’acquirente richiede il certificato di agibilità e il venditore non lo fornisce, il compratore può decidere legittimamente di non stipulare il contratto definitivo, domandare la restituzione di tutti gli acconti versati e, se previsto nel preliminare, il doppio della caparra.
Questo diritto del promissario acquirente può essere esercitato anche nel caso in cui il mancato rilascio non dipenda dal venditore, ma dal Comune.
Infatti nel testo della sentenza n. 622/19 del 14 gennaio 2019 si legge:
Peraltro è consolidato orientamento di questa Corte quello per cui il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune – nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore – è giustificato […] perché l’acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico – sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene, per cui i predetti certificati devono ritenersi essenziali (Cass. nn. 10820/2009 e 15969/2000).
Come testimonia questa sentenza, trascurare gli obblighi che la compravendita impone alle parti può portare a dover fare i conti con situazioni davvero spiacevoli e complesse.
Solo chi si rivolge ad un’agenzia immobiliare ha la certezza di possedere tutto ciò che occorre per concludere il proprio affare immobiliare nei modi e nei tempi giusti. Infatti sarà l’agente immobiliare a reperire e a verificare la documentazione necessaria, diventando un punto di riferimento indispensabile.
Per la tua operazione immobiliare scegli dei professionisti che sappiano ascoltare le tue esigenze, rispondere ai tuoi dubbi e trovare la soluzione giusta per ogni problema che potrebbe presentarsi.
In provincia di Pisa, affidati alla professionalità dell’Agenzia Immobiliare ARTECASA. Contattaci!
Ti aspettiamo per aiutarti a gestire passo dopo passo l’iter di compravendita fino alla realizzazione del tuo progetto.
Come abbiamo detto nel nostro articolo “Guida all’acquisto di un immobile proveniente da donazione”, se il bene è stato ricevuto dal venditore come eredità o donazione altri eredi (ai quali per legge spetta una quota legittima) potrebbero impugnare il testamento e/o la donazione chiedendo la restituzione della casa. Questo significa che, anche a distanza di anmni, chi ha acquistato l’immobile potrebbe vedersi costretto a restituirlo.
Il pericolo potenziale di rivendica da parte di terzi cessa di esistere solo una volta trascorsi 10 anni dalla morte del donante e qualora siano passati senza opposizioni 20 anni dalla data della donazione.
Solamente in queste circostanze, ad oggi, l’acquirente può comprare senza timore.
All’inizio del mese di dicembre la Camera dei Deputati ha approvato un emendamento, inserito nel testo della Legge di Bilancio per il 2019, il cui intento è quello di dare un’ulteriore spinta al mercato immobiliare (che già sta assistendo ad un graduale aumento delle compravendite) rendendo più semplice la vendita degli immobili provenienti da donazione.
In che modo? Aumentando le garanzie per chi acquista.
Infatti l’emendamento modifica in parte l’articolo 563 del Codice Civile, stabilendo che chi compra una casa donata non corre più il rischio di doverla restituire ai familiari del venditore qualora decidessero di far valere una lesione della quota legittima. Per gli eredi non sarà più possibile pretendere e avere indietro l’immobile per compensare il danno patrimoniale subìto, perché i diritti di chi acquista la casa non potranno essere pregiudicati dalla loro azione di rivendicazione.
L’unico risarcimento per chi è stato danneggiato economicamente dalla donazione sarà la compensazione pecuniaria da parte di colui che ha donato la casa al venditore (creando quindi lo scompenso). Se il donante sarà impossibilitato al risarcimento, questo ricadrà su colui che ha ricevuto l’immobile in donazione e lo ha successivamente rivenduto (il donatario-venditore) nei limiti del vantaggio che ne ha ottenuto.
Eliminato per gli acquirenti il pericolo di dover restituire l’immobile, dovrebbe essere più facile vendere una casa ricevuta in donazione… Vedremo se la nuova disciplina porterà gli effetti sperati una volta che troverà la sua applicazione con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio.
Ti aspettiamo!
“Quanto tempo ci vorrà per vendere casa mia?”: è questa una delle prime domande che un proprietario si pone. Sulla base della nostra esperienza in campo immobiliare, noi dell’Agenzia ARTECASA abbiamo riscontrato che spesso i tempi di vendita preoccupano i venditore quasi quanto l’incertezza di conoscere quale cifra riuscirà a ricavare.
Il problema è che interrogativi come questo non possono trovare una risposta certa, dato che le variabili legate alla vendita di un immobile sono davvero molte.
I dati relativi alle compravendite dicono che negli ultimi mesi si è registrato un aumento delle vendite di immobili ad uso abitativo e che il tempo medio necessario per completare la transazione si sta riducendo: nella maggior parte dei casi si arriva al rogito entro 6 mesi.
Sebbene un agente immobiliare esperto possa aiutarti a stimare approssimativamente il tempo necessario, tenendo conto dell’andamento di mercato, della zona in cui si trova l’immobile e al tipo di abitazione che proponi, ogni caso è a sé.
Le tempistiche dipendono molto da te perché tutto è determinato dall’impegno che metti nella vedita, dalla cura che dedichi a creare un interesse irresistibile nel possibile acquirente per la tua casa.
Per essere venduta velocemente, non è indispensabile che un’abitazione sia perfetta o situata in pieno centro città: non tutti gli acquirenti cercano immobili centralissimi in ottimo stato pronti per essere abitati, anzi c’è chi preferisce la vita di provincia e non teme le ristrutturazioni.
Se dopo mesi che tenti di vendere da privato un immobile nessuno si è ancora fatto avanti per vedere il tuo bene in vendita, hai senza dubbio sbagliato qualcosa… perché l’acquirente per la tua casa esiste di certo!
Troverai facilmente qualcuno interessato alla tua casa se hai stabilito innanzitutto il giusto prezzo di mercato, alla luce delle caratteristiche e delle potenzialità dell’immobile e di come stanno andando realmente le vendite nella tua zona. Fare questo da solo è rischioso.
Per individuare il prezzo corretto ti serve un professionista che abitualmente tratta immobili simili nella stessa zona; non puoi basarti solo su un confronto approssimativo tra la tua abitazione e quelle che più o meno presentano le stesse caratteristiche che trovi sui siti di annunci.
Questo perché il miglior modo per conoscere il mercato è avere a che fare direttamente con i compratori e conoscere le loro esigenze e il loro potere d’acquisto.
In secondo luogo, è essenziale partire con la strategia di vendita adatta e vincere così il fattore tempo: investendo nella promozione del tuo annuncio e puntando al giusto target di riferimento, potrai concretizzare la tua vendita in tempi brevi. Devi darti degli obiettivi chiari e pensare un piano d’azione definito, che preveda l’impiego dei mezzi adatti a valorizzare e dare visibilità alla casa, evitando così che resti in vendita a lungo.
Come puoi fare tutto questo con la garanzia di non sbagliare? La scelta migliore che puoi fare è quella di affidarti ad un agente immobiliare di comprovata serietà che vende abitualmente da anni le case nella tua zona. Tanto più sarà esperto il mediatore, tanto più diventerà facile intraprendere la strada corretta e prevedere i possibili intoppi che potrebbero rallentare i tempi di vendita.
Se vuoi vendere un immobile in provincia di Pisa, l’Agenzia Immobiliare ARTECASA può fare molto per te. Ti aiuteremo a stabilire un prezzo in linea col mercato, a valorizzare la tua casa, a darle l’opportuna visibilità; inoltre selezioneremo per te le visite, evitandoti sprechi di tempo ed energie e individuando con te l’acquirente perfetto per il tuo immobile.
Contattaci subito per saperne di più e vieni a conoscerci per scoprire nel dettaglio come lavoriamo.
Quando l’amore e la competenza lavorano insieme, ci si aspetta un capolavoro.
(John Ruskin)
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Dare ad un agente immobiliare l’incarico in esclusiva significa impegnarsi per un certo periodo di tempo a riservare la trattativa dell’immobile in vendita al solo mediatore incaricato. Ciò comporta che l’agenzia scelta si interessi maggiormente al tuo immobile, dedicando un’attenzione speciale alla sua pubblicità e alla ricerca di potenziali acquirenti in linea col tuo cliente-tipo. La tua casa quindi si trova ad avere la priorità rispetto alle proprietà trattate anche dalle altre agenzie di zona.
Nei venditori invece è ben radicata la certezza che conferire contemporaneamente un mandato a più soggetti orientati al raggiungimento dello stesso scopo, accresce le probabilità di vendita in tempi brevi.
Niente di più sbagliato…
Il mandato non in esclusiva infatti rende l’agenzia svincolata dall’obbligo di prestazioni che vadano oltre l’operatività commerciale. L’agenzia non ha fretta di investire nella promozione di una casa che compare anche sui siti di molte altre agenzie.
Affidando un incarico di vendita in esclusiva, in pratica dai fiducia al tuo agente immobiliare e alle sue capacità professionali. Il consiglio è quello di cercare un mediatore competente e che ti dia sicurezza; entrando in sintonia con lui e instaurando un rapporto di stima reciproca potrai avere grandi risultati.
Oltre alla migliore promozione dell’immobile, ci sono altri motivi per i quali ad un venditore conviene affidare l’esclusiva.
In un certo senso affidare la trattativa della tua casa solo ad un agenzia immobiliare è già di per sé una forma di pubblicità. Perché? è semplice… chi cerca seriamente casa visita i siti delle agenzie della zona che gli interessa per cercare l’immobile che faccia al caso suo; far comparire la tua casa sui siti di varie agenzie, potrebbe veicolare un messaggio sbagliato all’acquirente, che potrebbe chiedersi come mai servono così tanti mediatori per trovare qualcuno interessato… e magari arrivare a pensare che l’immobile abbia delle problematiche che lo rendono difficile da piazzare.
Il fatto che tu dia l’esclusiva ad un’agenzia immobiliare non toglie che questa possa avvalersi di valide collaborazioni esterne di altri colleghi e nuovi canali per concretizzare in fretta la vendita. Anzi, al contrario… per gestire al meglio la visibilità del tuo immobile le migliori agenzie utilizzano strumenti all’avanguardia per offrire servizi sempre di maggiore qualità. Ad esempio l’Agenzia Immobiliare ARTECASA, aderisce al network Casain24ore, la prima piattaforma immobiliare della Provincia di Pisa, sulla quale inserisce i propri annunci, pubblicati quindi non solo sul sito web dell’agenzia. Insomma: il massimo della visibilità senza che tu debba preoccuparti di nulla.
Affidare l’incarico in esclusiva implica avere a che fare con una sola agenzia; avere un solo referente sulla vendita del tuo immobile ti permetterà di tenere la situazione sempre sotto controllo e avere le idee chiare su come sta procedendo il lavoro del tuo agente immobiliare di riferimento. Dare l’incarico a più agenti senza esclusiva in realtà porta a non instaurare un vero rapporto di fiducia con nessuno.
Dare un immobile in esclusiva implica dei doveri sia per il venditore che per il mediatore.
Quest’ultimo dovrà rispettare un unico, grande imperativo: impegnarsi al massimo nel periodo di tempo stabilito a fare il possibile per concludere l’affare e a soddisfare le esigenze del cliente; cosa che per noi dell’Agenzia Immobiliare ARTECASA, più che un obbligo, costituisce la sfida appassionata che ogni giorno sorridendo ci proponiamo, per offrire solo il meglio a chi ci sceglie come guida nella sua trattativa.
Il venditore da parte sua deve rispettare questi 3 punti; non può:
In pratica, deve impegnarsi a non violare l’obbligo dell’esclusività, cosa che non sarà difficile avendo un pò di buon senso e la certezza di aver firmato l’incarico in esclusiva con l’agenzia giusta.
Se cerchi dei professionisti che ti aiutino a vendere il tuo immobile alle migliori condizioni di mercato e in tempi rapidi, l’Agenzia Immobiliare ARTECASA è la soluzione giusta per te.
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Per prima cosa dobbiamo fare chiarezza sui termini: il certificato di abitabilità e quello di agibilità non sono due documenti diversi, ma costituiscono un’unica certificazione. Agibilità e abitabilità sono state ridotte sotto il nome di certificato di agibilità, che dal 2016 è stato sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità. Questo documento deve essere presentato in Comune entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori ed ha lo scopo di garantire il rispetto dei requisiti minimi di salubrità, igiene e sicurezza dell’immobile.
Quindi possiamo dire che l’agibilità sia un elemento caratterizzante dell’immobile e che la sua mancanza determini un’importante limitazione del godimento del bene. È proprio la segnalazione di agibilità a determinare la cosiddetta abitabilità legale dell’immobile, a prescindere dal fatto che sia concretamente adibito ad abitazione da parte del proprietario.
Il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l’obbligo non solo di sostenere tutti gli oneri indispensabili per ottenere il rilascio del certificato di abitabilità, ma anche il dovere di consegnare all’acquirente il certificato di abitabilità stesso (più correttamente, come abbiamo detto, la segnalazione certificata di agibilità), senza il quale l’immobile è incommerciabile.
Una casa senza certificato di abitabilità, ma del tutto regolare sotto l’aspetto edilizio, si può vendere, ma è fondamentale che l’acquirente sia informato e sia d’accordo.
Il notaio dell’acquirente effettuerà tutte le verifiche del caso; comunque è buona norma che il venditore si informi presso il Comune per sapere come può ottenere l’agibilità e conoscere i tempi di rilascio del certificato. Così potrà dare queste informazioni all’acquirente.
La mancata consegna del certificato di abitabilità all’acquirente implica un inadempimento che comporta delle conseguenze. Ecco quali sono.
L’acquirente che non abbia ricevuto dal venditore il certificato di abitabilità di un immobile destinato ad abitazione potrà rivolgersi al Tribunale entro i 10 anni dalla conclusione del contratto, e richiedere:
C’è inoltre da precisare che, secondo la giurisprudenza, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina l’automatica risoluzione del contratto per inadempimento del venditore. Infatti deve essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene.
Perciò la risoluzione del contratto di vendita non può essere pronunciata quando viene accertato che l’immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l’uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate in seguito alla presentazione della domanda di concessione in sanatoria.
Quindi, secondo quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza, non si può dire che la mancata consegna del certificato di abitabilità determini, in via automatica, la risoluzione del contratto, dato che il successivo rilascio del certificato di abitabilità esclude la possibilità di ritenere l’originaria mancanza del certificato di abitabilità di per sé sola fonte di grave inadempimento.
Riassumendo, la mancata consegna del certificato di abitabilità è un inadempimento che, sebbene non sia tale da causare necessariamente la risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile, anche per il solo fatto di aver ricevuto un bene che presenta problemi di commerciabilità.