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DiAgenzia Immobiliare Arte Casa

Il promemoria dell’acquirente: cosa fare dopo l’acquisto di un immobile.

Hai appena comprato casa? Adesso che sei diventato proprietario di un immobile, c’è una serie di ampimenti dei quali devi occuparti. L’Agenzia ARTECASA Immobiliare ti propone un pratico promemoria per non trascurare nessun aspetto della fase successiva alla compravendita.

Il cambio di residenza.

Per effettuare il cambio di residenza dopo l’acquisto di un immobile è necessario recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune portando con sé un documento di identità valido e il codice fiscale.

Comunicare il trasferimento di residenza entro 18 mesi dalla stipula dell’atto è importante perché, se sussistono le condizioni adatte, rende possibile beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Il cambio di residenza effettuato entro 12 mesi consente invece di non perdere i benefici legati al mutuo nel caso di acquisto per abitazione principale.

Inoltre chi detiene partita iva deve comunicare il cambio di residenza all’Agenzia delle Entrate e alla CCIAA con l’apposito modello entro i 30 giorni che seguono la comunicazione fatta al Comune.

Quando si cambia casa è necessario inoltre dichiarare il trasferimento al datore di lavoro, in modo che siano adempiute correttamente tutte le pratiche relative a contributi, Inps, Inail ecc.

Una volta presentata la dichiarazione di cambio residenza, l’anagrafe entro 2 giorni registra l’istanza del cittadino ed attiva i controlli da effettuarsi entro 45 giorni dalla data di registrazione. I Vigili Urbani provvederanno quindi a verificare la sussistenza dei requisiti e l’effettivo trasferimento del cittadino e della famiglia presso la nuova abitazione.

Se entro i 45 giorni non ci sarà stata contestazione o conferma da parte dell’amministrazione, in base a quanto stabilito dall’istituto del silenzio-assenso, il cambio di residenza si considera effettuato.

cosa fare dopo l'acquisto di un immobile

I documenti.

I tuoi documenti devono essere aggiornati con i nuovi dati. Per quanto riguarda la patente e il libretto di circolazione, è possibile compilare un apposito mdulo presso gli uffici del Comune per ricevere per posta dei tagliandi adesivi che contengono le nuove informazioni. Basterà applicare queste etichette ai documenti per aggiornarli.

La carta di identità invece resta valida e invariata fino alla sua scedenza e non deve essere modificata.

Voltura e attivazione delle utenze.

Se hai acquistato una casa di nuova costruzione sarà sufficiente la matricola del contatore per attivare le utenze.

Altrimenti, per subentrare in un’utenza già esistente, procurati il codice cliente e matricola del contatore, l’ultima lettura, i dati del precedente intestatario e contatta i vari gestori chiamando i seguenti numeri:

  • Elettricità e gas: ENEL 800 900 860, dalle 7 alle 22 dal lunedì alla domenica.
  • Acqua: Acque S.p.A. 800 982 982.
  • Telefono: Telecom 187.
  • Televisione: il canone RAI sarà addebitato automaticamente in fattura dal vostro fornitore di energia elettrica, una volta che gli avrete fornito i vostri dati.

Pagamento delle imposte.

  • L’Imposta Municipale Unica (IMU) e la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI): La tassa sulla prima casa non di lusso è stata abolita nel 2016, mentre l’imposta è dovuta nel caso in cui l’immobile sia qualificato come casa di lusso o sia seconda casa. Si tratta di un pagamento dilazionato in due scadenze annuali (fissate una a giugno e l’altra a dicembre) in base al valore catastale della casa. L’acquirente, dopo l’acquisto di un immobile, non deve effettuare alcuna comunicazione.
  • Tassa sui rifiuti: E’ una tassa comunale; oltre al possesso dell’immobile devono essere comunicati all’Ufficio Tributi del Comune: il numero di abitanti, i mq calpestabili al netto di mura interne e esterne, esclusi i terrazzi, ma comprese cantine e autorimesse. Sulla base di queste informazioni viene calcolata la quota da pagare.
  • IRPEF: L’IRPEF dovuta sul reddito da immobili è calcolata nella Dichiarazione dei Redditi (Modello 730 o Modello UNICO), da presentare l’anno successivo a quello di acquisto, in proporzione agli effettivi giorni di possesso della casa. Per alcuni immobili è possibile usufruire di un regime fiscale particolare, la cedolare secca, che si applica a tutti i fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze.

Il cambio di residenza deve essere comunicato anche…

Dopo l’acquisto di un immobile è d’obbligo informare del cambio di residenza anche la propria banca, la propria compagnia di assicurazione e la posta, tramite raccomandata o comunicazione diretta. Così tutte le operazioni riporteranno l’indirizzo aggiornato.

Per evitare disguidi, Poste Italiane ha messo a disposizione un servizio molto utile che permette di inoltrare tutta la posta dal vecchio al nuovo indirizzo. Il servizio si chiama Seguimi ed è attivabile presso un ufficio postale abilitato oppure online.

Inoltre il cambio di residenza deve essere comunicato anche alla Asl, pur mantenendo lo stesso medico curante.

Le detrazioni post acquisto.

Le agevolazioni per l’acquisto della Prima Casa non sono le uniche previste. Ecco cosa puoi detrarre:

  • Il 19% della provvigione pagata all’Agenzia Immobiliare per il suo lavoro di intermediazione (solo se riferita all’acquisto di abitazione principale) fino a un importo di 1000 euro;
  • il 50% delle spese sostenute in caso di ristrutturazione dell’immobile. La percentuale varia a seconda del tipo di intervento eseguito. Dal 1 gennaio 2012 la detrazione sulla ristrutturazione spettante al venditore, si trasferisce direttamente all’acquirente a meno che non sia stato stipulato un accordo diverso in sede di compravendita.
  • Il 50% del costo di costruzione di un’eventuale autorimessa pertinenziale all’abitazione acquistata da costruttore.
  • Se è maturato il diritto relativo al Credito di Imposta previsto per la vendita di un’abitazione acquistata coi benefici Prima casa, si può inserire nella dichiarazione dei redditi per l’anno successivo.

L’Agenzia ARTECASA Immobiliare è a tua disposizione per qualsiasi altro chiarimento su cosa devi fare dopo l’acquisto di un immobile.

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Come funziona il saldo prezzo della casa con deposito dal notaio.

La legge prevede la possibilità dell’acquirente di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino a trascrizione del contratto di compravendita avvenuta. Vediamo in cosa consiste il saldo prezzo della casa con deposito dal notaio.

Il pagamento del prezzo della casa con deposito dal notaio è un’opportunità che tutela chi acquista un immobile. Infatti c’è il rischio che, tra la data del rogito e la data della trascrizione nei registri, venga pubblicato un gravame inaspettato a carico del venditore. Per esempio potrebbe insorgere di un’ipoteca, un sequestro, un pignoramento, o una domanda giudiziale.

La legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017) entrata in vigore il 29 agosto 2017 a questo proposito afferma che se «richiesto da almeno una delle parti», il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza subire gravami.

Come funziona il saldo prezzo con deposito dal notaio.

A differenza di come avviene in Francia, dove il pagamento con deposito dal notaio è in vigore già da tempo, in Italia la tutela è facoltativa. Perciò in sede di rogito l’acquirente può decidere liberamente se avvalersene o meno.

Sarebbe conforme a correttezza nelle trattative tra le parti che questa decisione venisse manifestata in tempo utile affinché il venditore si possa organizzare, ma nulla esclude che la scelta avvenga direttamente alla stipula.

L’acquirente versa il saldo del prezzo dell’immobile intestandolo al notaio stesso su un conto corrente dedicato, appositamente aperto in banca con la destinazione di “conto dedicato ai sensi della Legge 147/2013”.

Questo denaro è assolutamente al sicuro. Infatti risulta separato dal patrimonio del notaio (non cade nella sua successione, non va nella comunione legale del coniuge, è impignorabile da parte dei suoi creditori) ed è impignorabile anche dai creditori del venditore.

Gli interessi attivi che produce il conto dedicato inoltre vanno a beneficio delle piccole e medie imprese.

Come può essere utilizzato il deposito.

Come abbiamo detto, il deposito dal notaio protegge dal rischio di trascrizioni o gravami pregiudizievoli tra la stipula e la trascrizione dell’atto. Può tornare utile alle parti nei seguenti casi:

saldo prezzo deposito dal notaio

  1. PRESENZA DI UN PIGNORAMENTO O DI UN’IPOTECA: nell’atto si stabilisce che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta cancellazione di tali formalità.
  2. IMMOBILE SOGGETTO A PRELAZIONE LEGALE: nell’atto si stabilisce che il prezzo sia pagato una volta venuta meno la possibilità di esercitare la prelazione.
  3. CASA NON AGIBILE: nell’atto si stabilisce che il prezzo sia pagato dopo la presentazione della segnalazione certificata di agibilità.
  4. IMMOBILE ANCORA OCCUPATO DAL VENDITORE: il prezzo sarà pagato solo ad avvenuta consegna della casa all’acquirente, libera da persone e da cose.
  5. DEBITI DEL VENDITORE: presso il notaio vengono depositate le somme necessarie a coprire tali spese con l’incarico per il notaio di effettuare i pagamenti richiesti. Può essere il caso di spese condominiali non ancora saldate.

Per una consulenza rivolgiti al team di ARTECASA Immobiliare.

 

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Guida all’acquisto di un immobile proveniente da donazione.

Come abbiamo visto in un precedente articolo, prima di procedere con l’acquisto di un immobile, ci sono delle verifiche da effettuare. Una di queste consiste nel controllare se il bene è stato ricevuto dal venditore come eredità o donazione. Se così fosse, altri eredi (ai quali per legge spetta una quota) potrebbero impugnare il testamento e/o la donazione chiedendo la restituzione della casa.

Ecco le circostanze nelle quali esiste un pericolo potenziale di rivendica da parte di terzi e come deve tutelarsi chi compra un immobile proveniente da donazione.

1.Se il donante è ancora vivo

La futura azione di rivendica dell’immobile potrà essere esercitata solo dopo la morte del donante ed entro i 10 anni successivi, a patto che:

  • il donante alla sua morte non lasci beni sufficienti a coprire la quota che spetta a tutti i legittimi eredi
  • il venditore che è in possesso dell’immobile donato non abbia nel suo patrimonio beni a sufficienza per risarcire i legittimari lesi
  • non siano già trascorsi 20 anni dalla trascrizione dell’atto di donazione (senza opposizioni).

La prassi ha elaborato alcune soluzioni per rimediare al rischio di restituzione, ma nessuna appare del tutto certa e soddisfacente. Tra queste, la più diffusa è lo scioglimento della donazione per mutuo dissenso, a seguito della risoluzione 20/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate, che sancisce la tassazione in misura fissa.

Altre soluzioni sono la Fideiussione a carico del donante e/o dei legittimari a favore dell’acquirente, o la rinuncia da parte dei legittimari all’azione di restituzione.

2.Se il donante è deceduto da meno di 10 anni

Se non sono ancora trascorsi 10 anni dalla morte del donante, il rimedio giuridico è la rinuncia espressa da parte di tutti i legittimari (a condizione che si conoscano tutti i legittimari esistenti) all’azione di restituzione verso terzi descritta nel testo dell’art.563 del Codice Civile.

Quando non ci sono più rischi per l’acquirente?

Si può affermare con certezza che chi acquista un immobile proveniente da donazione non ha nulla da temere se il donante è deceduto da oltre 10 anni, in quanto i legittimari non possono più esercitare l’azione di restituzione, e qualora siano passati senza opposizioni 20 anni dalla data della donazione.

In tali circostanze l’acquirente potrà comprare senza timore.

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Diritti e doveri dell’acquirente nella compravendita immobiliare.

Come in tutti i tipi di compravendita, anche in quella immobiliare l’acquirente ha precisi diritti e doveri. ARTECASA Immobiliare ti spiega quali sono.

Per analizzare diritti e doveri dell’acquirente, partiamo dal concetto di compravendita:

La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Questa è la definizione generale di compravendita riportata all’art.1470 del Codice Civile, che si basa su due elementi fondamentali:

  • il trasferimento della proprietà di una cosa o di un diritto
  • il pagamento di un prezzo.

Proprio quest’ultimo è il principale obbligo dell’acquirente.

I DOVERI.

Chi compra una casa è tenuto a pagare interamente il prezzo pattuito al venditore nel momento in cui si sottoscrive il contratto d’acquisto. E’ frequente che sia stata versata già prima della firma dell’atto una somma come caparra; in questo caso l’acquirente dovrà provvedere al saldo della differenza.

Si può dilazionare il pagamento? L’acquirente non ha il diritto di ottenere dal venditore la possibilità di rateizzare o rimandare il pagamento dell’intera somma, ma gli è consentito chiederlo. Concedere o meno una particolare condizione di pagamento sarà solo a discrezione del venditore.

Con che mezzi si deve pagare? Il pagamento deve essere effettuato con assegni circolari, bancari o postali non trasferibili oppure tramite bonifico bancario. Infatti è vietata per legge la circolazione di denaro contante per somme pari o superiori a 3.000 euro.

Quando l’acquirente non è tenuto a pagare interamente il prezzo? Chi compra non è tenuto al saldo complessivo se il venditore non adempie al suo obbligo primario, ovvero non gli consegna l’immobile. In questo caso le parti si accorderanno, su consiglio del notaio, scegliendo insieme una tra le seguenti possibilità:

  1. pagamento integrale senza consegna: al venditore viene concesso un termine ultimo per il rilascio dell’immobile;
  2. previsione di una penale;
  3. pagamento del prezzo dell’immobile solo alla consegna.

Se viene scelta la terza condizione, dopo il contratto di compravendita è necessario un atto di quietanza, un ulteriore documento col quale il venditore rilascia all’acquirente la ricevuta liberatoria del prezzo di vendita quando consegna l’immobile e ottiene il pagamento.

I DIRITTI.

diritti e doveri dell'acquirente

Il diritto principale dell’acquirente è quello di ricevere dal venditore la consegna dell’immobile al momento del contratto di compravendita, in concomitanza con il pagamento del prezzo stabilito.

Il bene deve essere libero da persone e da cose, completo degli eventuali accessori pattuiti e deve trovarsi nello stato di fatto conosciuto dall’acquirente.

Inoltre chi compra casa ha il diritto di:

  • ricevere dal venditore tutta la documentazione relativa all’immobile (condoni edilizi, ricevute di pagamento di spese condominiali o di mutui, APE (Attestato di Prestazione Energetica), oltre a certificazione degli impianti a servizio dell’immobile, ecc.),
  • essere garantito dall’evinzione e dai vizi del bene, cioè dal rischio di subire la privazione o la limitazione del diritto acquistato per effetto di diritti preesistenti che terzi vantano sull’immobile,
  • avere dal venditore tutte le informazioni utili sul bene.

L’acquirente può richiedere la consegna dell’immobile prima del trasferimento definitivo? Sì, può chiedere la consegna in anticipo, ma non è un suo diritto ottenerla. Anche in questo caso è il venditore che deve decidere se permetterla o meno, e non si tratta solo di una questione di pagamento; infatti alla proprietà restano connesse responsabilità civili, penali, amministrative e fiscali.

La complessità delle numerose verifiche da effettuare su un immobile da acquistare e della parte burocratica e legale legata alla compravendita richiedono la consulenza di un agente immobiliare esperto ed affidabile.

ARTECASA Immobiliare ti garantisce assistenza in ogni momento della tua ricerca, della trattativa, fino all’atto definitivo di compravendita. Ti aspettiamo!

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Compri casa? Regole e precauzioni per acquistare un immobile in sicurezza.

Per te è arrivato il momento di comprare una nuova casa? ARTECASA Immobiliare ti offre una guida pratica per effettuare il tuo acquisto in sicurezza.

Acquistare un immobile è un passo molto importante e impegnativo, non solo dal punto di vista economico. Chi si prepara a cercare una nuova abitazione è preso da una serie di preoccupazioni e pensieri; l’aria di cambiamento può portare a trascurare alcuni elementi che invece devono essere gestiti con lucidità prima di una compravendita.

Il team dell’Agenzia ARTECASA Immobiliare, associata F.I.M.A.A., è composto da professionisti in grado di offrire ai propri clienti una pluralità di servizi di alta qualità abbracciando tutti gli aspetti che riguardano la compravendita di un immobile. Sempre alla ricerca di aggiornamenti e valida formazione per garantire solo il meglio a chi si rivolge alla sua competenza, l’Agenzia ARTECASA Immobiliare fornisce una guida utile a tutti coloro che stanno per acquistare un immobile.

Precauzioni da adottare prima di cercare un nuovo immobile.

Se hai intenzione di comprare casa, ci sono delle precauzioni che ti consigliamo di prendere per non incorrere in spiacevoli sorprese. Innanzitutto, devi avere ben chiaro fin da subito il tipo di operazione che intendi effettuare, l’entità delle spese e delle imposte da sostenere per l’acquisto.

In particolare non devi trascurare tre aspetti:

1.La possibilità di avvalerti di un mutuo bancario. Se pensi che per acquistare ti dovrai avvalere di un mutuo bancario, è il caso che, prima di cominciare la ricerca del tuo immobile, tu abbia fatto richiesta all’istituto bancario di tua fiducia. Una volta conosciuto per tempo l’importo che la banca è disposta a concederti, potrai affrontare con maggiore tranquillità la ricerca e l’intera trattativa. Meglio non correre il rischio di trovare la casa dei propri sogni per poi dover scoprire che è fuori budget e restare delusi.

2.L’eventuale necessità di vendere un altro immobile per poter acquistare una nuova casa. Spesso accade che per comprare una nuova casa sia indispensabile il ricavato della vendita della vecchia. Anche tu ti trovi in questa condizione e non sai come muoverti? ARTECASA Immobiliare ti consiglia di inquadrare bene ogni operazione, dedicandoti prima alla vendita e poi alla ricerca della nuova abitazione.

  • Stabilisci il giusto valore di mercato del bene da vendere
  • valuta realisticamente le tempistiche necessarie per intraprendere l’iter di compravendita.

Per entrambe queste operazioni fatti assistere e consigliare da un agente immobiliare competente; l’Agenzia ARTECASA Immobiliare è a disposizione per fare una corretta valutazione del tuo bene e una corretta previsione dei tempi necessari per la vendita.

3.La possibilità di usufruire del bonus “Prima casa”. Accertati da subito se, all’atto definitivo, potranno ricorrere le condizioni necessarie per richiedere le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa.

acquistare casa in sicurezza

Regole per il buon acquisto.

Una volta individuato l’immobile che fa al caso tuo, ecco cosa fare per essere certo di realizzare un acquisto sicuro:

  • assicurati che il bene sia di piena proprietà del venditore;
  • verifica che non sia gravato da trascrizioni, privilegi, ipoteche, che non siano già state messe in evidenza dal venditore;
  • chiarisci l’eventuale situazione condominiale, ad esempio chiedendo se esiste un regolamento di condominio o se sono già state deliberate o in previsione opere straordinarie;
  • fai verificare la regolarità urbanistica e catastale; qualora emergessero difformità sarebbero a carico del venditore, che dovrebbe sanarle prima dell’atto di vendita.

Rivolgersi all’Agenzia ARTECASA Immobiliare significa avere un servizio a 360°: sapremo seguirti e consigliarti per acquistare il tuo immobile in completa sicurezza.

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Per la gestione della tua compravendita a regola d’ARTECASA.

L’acquisto di un immobile è un passo molto importante e impegnativo, non solo dal punto di vista economico. Esso implica infatti un grande investimento di tempo e di energie in ogni fase dell’operazione; dalla ricerca della futura casa agli adempimenti burocratici finali. ARTECASA è al tuo fianco per accompagnarti in ogni momento, offrendoti con professionalità e cortesia servizi e soluzioni mirate.

Il nostro scopo? la tua massima soddisfazione per la certezza di un acquisto sicuro.

La serietà e la competenza con le quali svolgiamo il nostro lavoro si riassumono nella figura di Andrea Puccioni, titolare dell’Agenzia ARTECASAe membro del Consiglio Direttivo Provinciale F.I.M.A.A. di Pisa. Affidandoti a noi, scegli la guida di uno staff giovane ed efficiente, periodicamente aggiornato sulle leggi e sulle principali novità del mercato immobiliare grazie a corsi professionali.

Quando si tratta di acquistare casa bisogna essere scrupolosi sotto ogni punto di vista.

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ARTECASA ti presenta la reale situazione dell’immobile, prendendo in esame ciascun aspetto che lo riguarda: esaminiamo la posizione catastale, effettuando le relative verifiche tra la visura e la situazione attuale; consideriamo l’eventuale presenza di ipoteche e la natura del debito.

L’assistenza è garantita sin dalle prime visite/sopralluoghi, fino all’Atto definitivo di compravendita.

Sei sollevato da ogni carico e impegno verbale, perché è l’Agenzia a svolgere al posto tuo l’attività di intermediazione al fine di ottenere l’accordo definitivo.

ARTECASA inoltre saprà segnalarti i costi fiscali e notarili a cui andrete incontro tu e il venditore nel caso in cui la compravendita vada a buon fine.

Grazie alla nostra collaborazione con studi tecnici e maestranze operanti nel settore, ti offriamo anche preventivi gratuiti.

Dunque rivolgersi ad ARTECASA significa avere a disposizione un servizio a 360°, basato sui valori cardine delle competenze professionali. Avrai tutto questo, tenendo presente che non verrai oberato di alcun onere economico qualora l’affare non venisse concluso.

Per l’acquisto della tua casa, scegli di essere in mani sicure. Scegli ARTECASA Immobiliare.

Segui il nostro blog per scoprire come gestire al meglio l’acquisto del tuo prossimo immobile.

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L’arte di essere un buon agente immobiliare – Nasce il blog di ARTECASA.

L’Agenzia Immobiliare ARTECASA presenta il suo blog, nato per proporvi notizie e approfondimenti utili su tutto ciò che riguarda il mondo dell’immobiliare.

Seguiteci per restare sempre aggiornati sulle novità.

L’Agenzia Immobiliare ARTECASA, con la sua sede di Cascina e la filiale di Pisa, si è affermata da anni sul suo territorio diventando sinonimo di qualità e competenza nel campo della vendita, acquisto e locazione di immobili. Le caratteristiche che distinguono il team dell’Agenzia ARTECASA nello svolgere il proprio lavoro sono la preparazione, la passione e la capacità di interagire con i clienti, al fine di aiutarli a concludere con successo la loro trattativa.

L’Agenzia ARTECASA conosce quanto sia delicato il ruolo del mediatore immobiliare.

L’agente si trova infatti ogni giorno a contatto con persone molto diverse tra loro, con esigenze differenti, spesso preoccupate al pensiero di dover compiere un passo importante come quello di vendere o comprare casa.

L’Agenzia ARTECASA sa ascoltare le esigenze di chi si rivolge alla sua professionalità; può aiutarlo e seguirlo al meglio in ogni fase della transazione immobiliare.

Oggi l’Agenzia ARTECASA ha deciso di fare un ulteriore passo avanti verso chi è in cerca di una consulenza immobiliare, e lancia sul web questo blog, come spazio pensato per contribuire a diffondere, chiarire e condividere informazioni con i suoi lettori.

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La preparazione di base del mediatore è completa e complessa. Per svolgere al meglio la professione sono necessari determinati requisiti morali e professionali, la formazione tramite un corso specifico e il superamento di un esame di abilitazione che ne valuta le capacità.

In Italia l’attività correttamente svolta dall’agente immobiliare, regolamentata dalla Legge 39/1989 e s.m.i., prevede che questo faccia una dichiarazione di inizio attività per esercitare il proprio lavoro, che sia coperto da una polizza assicurativa di responsabilità civile per perdite patrimoniali, danni materiali o corporali provocati involontariamente a terzi, e che sia iscritto alla Camera di Commercio.

Oltre a questo, per l’Agenzia ARTECASA è la volontà di formarsi continuamente a fare la differenza. Solo in questo modo si può restare al corrente sui cambiamenti del mercato immobiliare (che è un mondo in continua trasformazione), per poi offrire servizi di altissima qualità. È evidente che la professione di mediatore non è qualcosa che si può improvvisare!

Tuttavia in Italia è ancora alto il numero di mediatori abusivi, che esercitano la professione senza avere una qualifica riconosciuta, provocando spesso danni patrimoniali alla clientela, che non è tutelata, e di conseguenza un enorme danno all’immagine dell’intero ordine degli agenti immobiliari.

A questo proposito dal 15 febbraio è entrato in vigore il nuovo testo della norma che sanziona l’esercizio abusivo della professione di mediatore, che prevede pene molto più severe rispetto al passato.

Se prima della modifica della norma l’agente immobiliare abusivo veniva punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro, adesso le sanzioni stabilite con l’art.12 della Legge 3/2018 sono molto più gravi: la multa prevista va da 10.000 a 50.000 euro e la reclusione è da sei mesi a tre anni.

La speranza è che queste pene così severe possano finalmente scoraggiare l’illegalità, a vantaggio della tutela dei consumatori.

L’Agenzia ARTECASA è associata alla F.I.M.A.A. (Federazione Italiana Mediatori Agenti D’Affari) ed è garanzia di professionalità.

Chi si rivolge all’Agenzia ARTECASA ha la tranquillità di essere seguito da professionisti seri e consapevoli delle responsabilità che il loro lavoro implica.

Venite a trovarci in via Santa Maria 1/3 a Cascina o nella filiale in Via delle Medaglie d’oro 41 a Pisa, oppure contattateci per avere ulteriori informazioni sui nostri servizi.