Archivio dei tag vendere casa

DiAgenzia Immobiliare Arte Casa

Si può vendere una casa senza certificato di abitabilità?

Quando si mette in vendita un immobile, ci sono delle verifiche da effettuare e dei documenti indispensabili da recuperare. Uno di questi è il certificato di abitabilità. Ma cosa succede se un immobile destinato ad abitazione non ha questo documento? Si può vendere comunque? Scopriamolo insieme nel nostro articolo.

Cos’è e a cosa serve il certificato di abitabilità.

Per prima cosa dobbiamo fare chiarezza sui termini: il certificato di abitabilità e quello di agibilità non sono due documenti diversi, ma costituiscono un’unica certificazione. Agibilità e abitabilità sono state ridotte sotto il nome di certificato di agibilità, che dal 2016 è stato sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità. Questo documento deve essere presentato in Comune entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori ed ha lo scopo di garantire il rispetto dei requisiti minimi di salubrità, igiene e sicurezza dell’immobile.

Quindi possiamo dire che l’agibilità sia un elemento caratterizzante dell’immobile e che la sua mancanza determini un’importante limitazione del godimento del bene. È proprio la segnalazione di agibilità a determinare la cosiddetta abitabilità legale dell’immobile, a prescindere dal fatto che sia concretamente adibito ad abitazione da parte del proprietario.

Il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l’obbligo non solo di sostenere tutti gli oneri indispensabili per ottenere il rilascio del certificato di abitabilità, ma anche il dovere di consegnare all’acquirente il certificato di abitabilità  stesso (più correttamente, come abbiamo detto, la segnalazione certificata di agibilità), senza il quale l’immobile è incommerciabile.

Una casa senza certificato di abitabilità, ma del tutto regolare sotto l’aspetto edilizio, si può vendere, ma è fondamentale che l’acquirente sia informato e sia d’accordo.

Il notaio dell’acquirente effettuerà tutte le verifiche del caso; comunque è buona norma che il venditore si informi presso il Comune per sapere come può ottenere l’agibilità e conoscere i tempi di rilascio del certificato. Così potrà dare queste informazioni all’acquirente.

La mancata consegna del certificato di abitabilità all’acquirente implica un inadempimento che comporta delle conseguenze. Ecco quali sono.

Se la casa è stata venduta senza l’abitabilità…

L’acquirente che non abbia ricevuto dal venditore il certificato di abitabilità di un immobile destinato ad abitazione potrà rivolgersi al Tribunale entro i 10 anni dalla conclusione del contratto, e richiedere:

  1. lo scioglimento del contratto: l’impossibilità di ottenere il certificato di agibilità costituisce una causa di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita, non potendosi ritenere assolto l’obbligo del venditore di garantire il compratore ai sensi dell’art. 1497 c.c.. Persino il contratto di vendita può essere annullato, anche se è già stato firmato l’atto definitivo davanti al notaio, con la conseguenza che la casa tornerà di proprietà del venditore e l’acquirente otterrà la restituzione dei soldi già versati;
  2. il risarcimento del danno: per avere un risarcimento l’acquirente dovrà dimostrare tutti i danni subiti nell’aver intrapreso un investimento sbagliato, perdendo così altre occasioni.

C’è inoltre da precisare che, secondo la giurisprudenza, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina l’automatica risoluzione del contratto per inadempimento del venditore. Infatti deve essere verificata in concreto l’importanza e la gravità dell’omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene.

Perciò la risoluzione del contratto di vendita non può essere pronunciata quando viene accertato che l’immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l’uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate in seguito alla presentazione della domanda di concessione in sanatoria.

Quindi, secondo quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza, non si può dire che la mancata consegna del certificato di abitabilità determini, in via automatica, la risoluzione del contratto, dato che il successivo rilascio del certificato di abitabilità esclude la possibilità di ritenere l’originaria mancanza del certificato di abitabilità di per sé sola fonte di grave inadempimento.

Riassumendo, la mancata consegna del certificato di abitabilità è un inadempimento che, sebbene non sia tale da causare necessariamente la risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile, anche per il solo fatto di aver ricevuto un bene che presenta problemi di commerciabilità.

Per una compravendita sicura affidati all’Agenzia ARTECASA Immobiliare.

Verificheremo per te tutta la documentazione necessaria per il trasferimento della proprietà e seguiremo con serietà e competenza il tuo percorso di compravendita.

Contattaci per maggiori informazioni!

DiAgenzia Immobiliare Arte Casa

Come vendere la tua casa e comprarne una nuova.

Vorresti vendere la tua casa e utilizzare il ricavato per acquistare l’immobile dei tuoi sogni? Ecco come fare il salto di qualità senza troppo stress.

In Italia la maggior parte delle compravendite residenziali avviene tramite il mercato di scambio: questo significa che di solito si vende una casa per acquistarne un’altra più adeguata alle proprie esigenze.

Le ragioni per cui nasce il bisogno di cambiare casa possono essere le più diverse, dal desiderio di spazio alla necessità di avvicinarsi alla famiglia o al posto di lavoro. Sta di fatto che, a prescindere da quale sia il motivo che ti sta spingendo a fare questo passo adesso, ci sono delle osservazioni da fare per potersi orientare e organizzare in modo adeguato.

Se vuoi vendere il tuo immobile per comprarne uno nuovo ma hai dei dubbi sul fatto di riuscire a fare economicamente il salto, niente paura, sono in moltissimi a vivere la tua stessa situazione.

Probabilmente temi che il guadagno della vendita della tua casa attuale non ce la farà a coprire le spese per l’acquisto di una nuova abitazione come tu la desideri, ma sappi che non è il caso di rinunciare al tuo sogno già in partenza.

Un altro elemento che forse ti intimorisce è il tempo a disposizione; può darsi che tu abbia già messo gli occhi sulla casa che vorresti acquistare ma non sai quanto tempo impiegherai a vendere la tua… quindi ancora non azzardi nessuna proposta al venditore, non sapendo né quanto ricaverai di preciso dalla vendita, né quando effettivamente questa avverrà.

Infine, altro tasto dolente è il pensiero di dover gestire quasi in contemporanea ben due trattative (una per vendere e una per acquistare)! Con il numero di compravendite, a questo punto raddoppiano per te anche le perplessità…

Troppe incognite che suscitano dubbi leciti.

Quello che ti occorre è l’aiuto di un agente immobiliare che ti consigli e ti aiuti a coordinare tempi e modi di vendita/acquisto; grazie a lui potrai preparare un vero e proprio piano d’azione, che possiamo riassumere nei punti che seguono.

1.Concentrati prima sulla vendita.

Per conoscere con certezza il budget a tua disposizione e muoverti più serenamente, il consiglio di ARTECASA Immobiliare è quello di pensare prima a vendere la tua proprietà. Certo, c’è anche chi ha riconosciuto subito la casa perfetta per sé e, non volendo perdere un’occasione, si avventura prima nell’acquisto. Il rischio in questo caso è quello di far diventare la vendita dell’abitazione una vera e propria corsa contro il tempo: se non avrai il denaro per chiudere l’acquisto della nuova casa entro il termine fissato col proprietario, potrai perdere la caparra versata e l’immobile.

Per vendere, per prima cosa devi capire esattamente cosa puoi aspettarti di realizzare dalla vendita della tua attuale abitazione.

Deve trattarsi di una valutazione realistica dell’immobile, basata sui prezzi attuali di mercato; inutile fissare un prezzo fuori mercato nella (vana) speranza che un acquirente ci offra esattamente la cifra che desideriamo pagando l’immobile più di quello che vale. Se il prezzo non è in linea con l’offerta immobiliare, la casa resterà invenduta a lungo… ma sai bene che anche le tempistiche per te, che hai intenzione di acquistare quanto prima, sono essenziali.

Fissato il prezzo, sarà la tua agenzia immobiliare di fiducia a promuovere la casa con i mezzi pubblicitari più efficaci e tu, intanto, potrai guardarti intorno pensando alle caratteristiche della tua prossima abitazione. In questo modo puoi accertarti se case della tipologia che tu desideri possono trovarsi facilmente nella zona in cui vuoi acquistare e farti un’idea di quanto andrai a spendere.

Hai bisogno di qualche consiglio per orientare la tua ricerca? Leggi anche il nostro articolo: “Come trovare la casa giusta per te? Scegli quella che ti somiglia di più!”.

2.Dopo la vendita.

Hai trovato il tuo acquirente e la vendita è andata a buon fine. Congratulazioni! Adesso hai in tasca la cifra che investirai nell’acquisto della nuova casa, quindi non ti resta che sommare i tuoi risparmi o andare in banca e chiedere l’importo che eventualmente è disposta a concederti, per avere il tuo budget esatto.

Con le cifre chiare in mente potrai affrontare con maggiore tranquillità la ricerca e l’intera trattativa.

L’agente immobiliare ti aiuterà a calcolare quanto dovrai aggiungere di spese per l’acquisto, in modo da non avere brutte sorprese. Inoltre saprà indicarti le soluzioni abitative più adatte alle tue esigenze e ai tuoi gusti nella zona di tuo interesse.

Dunque, ricapitolando, inquadra bene ogni operazione, dedicandoti prima alla vendita e poi alla ricerca della nuova abitazione.

Per ogni fase affidati ad un agente immobiliare competente; l’Agenzia ARTECASA Immobiliare è a disposizione per fare una corretta valutazione del tuo bene, offrirti una previsione realistica dei tempi necessari per la vendita, curare la pubblicità dell’immobile e cercare con te la casa dei tuoi desideri. Contattaci subito!

Ti aspettiamo…

DiAgenzia Immobiliare Arte Casa

Quanto sono importanti le foto panoramiche nell’annuncio immobiliare?

La foto panoramica è uno strumento utile per dare un’idea complessiva degli ambienti che compongono un immobile. Molto apprezzata dagli utenti che navigano in rete cercando casa, è ciò che può valorizzare davvero un annuncio immobiliare.

La tecnologia negli ultimi anni ha cambiato il nostro modo di vivere, di interagire con gli altri e anche di lavorare. Tra le varie figure professionali che hanno cambiato radicalmente gli strumenti per svolgere la propria attività c’è anche quella dell’agente immobiliare. Per capire l’importanza che i nuovi mezzi informatici rivestono in alcune fasi del lavoro del mediatore basta visitarne il sito internet.

Grazie alla rete le agenzie forniscono ai clienti i propri contatti e informano sui servizi offerti; le più appassionate e dinamiche, come ARTECASA, pubblicano inoltre notizie e informazioni su uno spazio dedicato e gratuito per i lettori, proprio come il blog che stai leggendo in questo preciso momento.

Ma lo scopo principale del sito di un’agenzia è quello di pubblicizzare gli immobili del suo portafoglio, dando loro la maggior visibilità possibile grazie ad annunci completi, con descrizioni curate, ma soprattutto con belle fotografie. Sono queste le armi migliori per catturare l’attenzione di chi consulta gli annunci…

Così come la tecnologia, anche la fotografia si è evoluta; ecco che il buon agente immobiliare oggi approfitta delle opportunità che quest’arte offre, tra le quali c’è la possibilità di scattare foto panoramiche.

La foto panoramica è un’immagine scorrevole che colpisce e coinvolge, rappresentando un valore aggiunto; è quasi un video, che l’utente può giudare col mouse o col touch screen da smartphone, oppure lasciar scorrere automaticamente sotto i suoi occhi.

A differenza della fotografia tradizionale, limitata ad una parte di una stanza, quella panoramica aiuta a considerare l’insieme facendo vedere tutto ciò che c’è in un ambiente. Proprio per questo incuriosiscono di più; secondo i dati rilevati dal network immobiliare Casain24ore, al quale l’Agenzia Immobiliare ARTECASA aderisce, il tempo che gli utenti trascorrono online a consultare gli annunci con foto panoramiche è praticamente il doppio rispetto a quello dedicato a guardare immobili corredati da immagini tradizionali.

L’importante è scegliere la posizione dalla quale si intende immortalare la stanza: il fuoco deve essere sul centro d’interesse; poi basterà far ruotare la fotocamera di 360° per avere l’immagine. Questo è possibile utilizzando anche solo il telefono cellulare, grazie a delle App, ma è consigliabile eseguire le foto panoramiche con un’adeguata strumentazione, in modo da avere un risultato garantito.

Vuoi avere un bell’esempio di come si visualizzano le foto panoramiche? Clicca qui e guarda questo straordinario immobile che l’Agenzia Immobiliare ARTECASA ha acquisito in esclusiva.

Si tratta di un bellissimo cascinale in stile tipico toscano con un giardino immenso, il fienile e addirittura un suggestivo lago!

Siamo a Latignano, una frazione del comune di Cascina, e già mentre ci avviciniamo alla proprietà ci troviamo immersi in un paesaggio incantevole, caratterizzato dal verde della campagna e da distese di terreno agricolo dove spazia ogni tipo di coltura. Ed ecco che in questa cornice incantevole, tramite una strada privata, si accede al cascinale. Circondato da vasti appezzamenti di terreno e contornato da un immenso giardino con classico fienile, la proprietà si contraddistingue per gli spazi interni molto ampi e in ottime condizioni, data la completa ristrutturazione effettuata all’inizio degli anni ’90.

Il cascinale è frazionato in due abitazioni molto spaziose stile bifamiliare di cui una lasciata al grezzo mentre l’altra è stata rivista in modo eccellente mantenendo il tipico stile rustico toscano (cotto, volte, travi e travicelli).
Il fienile è peculiare delle abitazioni di quell’epoca; è disposto su due livelli e anch’esso attualmente si trova allo stato grezzo.

Tutto questo è impreziosito da una gradevole vista lago.

Arricchiscono la vendita un vasto giardino ottimamente piantumato e completo di pozzo, pannelli solari e fotovoltaici.

Concludono la vendita un capannone molto grande attualmente utilizzato per ricovero macchine e attrezzi agricoli, il suggestivo lago (ideale anche per pesca sportiva) e vari ettari di terreno agricolo coltivabile. Tutto questo rende la proprietà l’acquisto ideale per che ha intenzione di investire nel turismo creando una struttura ricettiva, come un Bed & Breakfast, ma soprattutto per chi ha un’azienda agricola.

Clicca qui per vedere la scheda completa.

Contatta l’Agenzia Immobiliare ARTECASA per avere ulteriori informazioni.

DiAgenzia Immobiliare Arte Casa

Garanzia mutuo giovani: chi può fare domanda e realizzare il suo sogno.

L’acquisto della prima casa è un traguardo importantissimo e riuscire a farlo solo con le proprie forze è molto difficile. Tuttavia comprare casa è un sogno realizzabile attraverso un mutuo e, in possesso di determinati requisiti, si ha diritto ad accedere al Fondo Garanzia mutuo giovani. Ecco tutto quello che devi sapere a riguardo.

Acquistare una casa significa investire una somma importante tutta in una volta; nella maggior parte dei casi gli italiani ricorrono al mutuo. Al momento i tassi di interesse sono ancora bassi, e quindi convenienti per gli acquirenti…ma richiedere ed ottenere un mutuo non è così facile e i vari Istituti di Credito richiedono una serie di garanzie, requisiti e documenti.

I requisiti sono di due generi:
  1. LEGALI: è indispensabile essere maggiorenni, essere cittadini italiani residenti in Italia o di Paesi europei o extra-comunitari con residenza in Italia.
  2. ECONOMICI: la banca verifica attraverso un’istruttoria che il richiedente possa sostenere quel mutuo, quindi sia capace di restituirlo nei termini previsti dal contratto. Di solito si effettua un calcolo sulla rata mensile del mutuo comprensivo degli interessi, che non deve andare oltre un terzo del reddito mensile.
I documenti da presentare variano in base all’Istituto di Credito al quale ci si rivolge, ma generalmente devono essere forniti:
  • una dichiarazione del datore di lavoro indicante gli anni di servizio di chi richiede il mutuo
  • l’ultimo cedolino e modello CUD
  • il certificato di nascita
  • il certificato di stato civile
  • il compromesso di vendita
  • il certificato di abitabilità dell’immobile

Il problema che oggi interessa soprattutto i più giovani che vorrebbero acquistare casa è la difficoltà nel rispettare i requisiti economici.

Per agevolare la concessione del mutuo da parte delle banche, lo Stato mette a disposizione il Fondo Garanzia Mutuo Prima Casa. Questo vuol dire che lo Stato stesso si fa garante  per il 50% della quota capitale del mutuo concesso.

Nello schema che segue riassumiamo brevemente i requisiti indispensabili per chi vuole fare domanda e per quali immobili si può usufruire della Garanzia mutuo giovani.

Garanzia mutuo giovani 2018

Perciò i giovani che desiderano acquistare la loro prima casa presentando la domanda al Fondo, possono ottenere agevolazioni su: mutui ipotecari per l’acquisto prima casa; mutui ipotecari che non superano i 250.000 euro; mutui con tassi applicati e condizioni, stabiliti dalle singole banche entro i parametri predefiniti.

Per inoltrare la richiesta devi presentare la domanda tramite l’apposito modulo (scaricalo cliccando qui!) direttamente alla banca o all’intermediario che aderisce all’iniziativa.

Una volta verificata tutta la documentazione del richiedente, la banca invia la domanda online al Gestore del Fondo per la Casa, dove le viene attribuito un numero di protocollo progressivo secondo l’anno, il mese, il giorno, l’ora e il minuto di arrivo della richiesta, in modo da determinare la precedenza di diritto all’accesso alle agevolazioni in caso di scarsità di fondi.

A questo punto, ai fini di concessione del mutuo con le agevolazioni acquisto prima casa, le banche sono libere di accettare o rifiutare la richiesta.

Se l’esito della domanda è positivo, entro 30 giorni lavorativi sarà erogato il mutuo e partirà anche la garanzia dello Stato. In cosa consiste esattamente? Le banche e gli intermediari si impegnano a non chiedere ai mutuatari altre garanzie oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato; quest’ultima interviene se il proprietario non riesce a più a pagare le rate del mutuo dopo aver coperto:

  • il 50% della quota capitale,
  • degli oneri non superiori al 5% del capitale residuo,
  • degli interessi calcolati al tasso legale.

In questa situazione, il recupero del credito non viene attivato dalla banca, ma dallo stesso Ministero della Gioventù con l’emissione di cartelle esattoriali.

Se hai i requisiti che abbiamo elencato e vuoi davvero realizzare il tuo sogno di acquistare casa, approfitta dei vantaggi offerti dal Fondo Garanzia mutuo giovani 2018! Cerca l’immobile perfetto per te e mettiti nelle mani esperte dell’Agenzia Immobiliare ARTECASA, sinonimo di professionalità nella Provincia di Pisa.

Saremo al tuo fianco per aiutarti a gestire al meglio ogni aspetto della tua compravendita.

Per ulteriori informazioni contattaci!

A presto!

DiAgenzia Immobiliare Arte Casa

Il promemoria dell’acquirente: cosa fare dopo l’acquisto di un immobile.

Hai appena comprato casa? Adesso che sei diventato proprietario di un immobile, c’è una serie di ampimenti dei quali devi occuparti. L’Agenzia ARTECASA Immobiliare ti propone un pratico promemoria per non trascurare nessun aspetto della fase successiva alla compravendita.

Il cambio di residenza.

Per effettuare il cambio di residenza dopo l’acquisto di un immobile è necessario recarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune portando con sé un documento di identità valido e il codice fiscale.

Comunicare il trasferimento di residenza entro 18 mesi dalla stipula dell’atto è importante perché, se sussistono le condizioni adatte, rende possibile beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Il cambio di residenza effettuato entro 12 mesi consente invece di non perdere i benefici legati al mutuo nel caso di acquisto per abitazione principale.

Inoltre chi detiene partita iva deve comunicare il cambio di residenza all’Agenzia delle Entrate e alla CCIAA con l’apposito modello entro i 30 giorni che seguono la comunicazione fatta al Comune.

Quando si cambia casa è necessario inoltre dichiarare il trasferimento al datore di lavoro, in modo che siano adempiute correttamente tutte le pratiche relative a contributi, Inps, Inail ecc.

Una volta presentata la dichiarazione di cambio residenza, l’anagrafe entro 2 giorni registra l’istanza del cittadino ed attiva i controlli da effettuarsi entro 45 giorni dalla data di registrazione. I Vigili Urbani provvederanno quindi a verificare la sussistenza dei requisiti e l’effettivo trasferimento del cittadino e della famiglia presso la nuova abitazione.

Se entro i 45 giorni non ci sarà stata contestazione o conferma da parte dell’amministrazione, in base a quanto stabilito dall’istituto del silenzio-assenso, il cambio di residenza si considera effettuato.

cosa fare dopo l'acquisto di un immobile

I documenti.

I tuoi documenti devono essere aggiornati con i nuovi dati. Per quanto riguarda la patente e il libretto di circolazione, è possibile compilare un apposito mdulo presso gli uffici del Comune per ricevere per posta dei tagliandi adesivi che contengono le nuove informazioni. Basterà applicare queste etichette ai documenti per aggiornarli.

La carta di identità invece resta valida e invariata fino alla sua scedenza e non deve essere modificata.

Voltura e attivazione delle utenze.

Se hai acquistato una casa di nuova costruzione sarà sufficiente la matricola del contatore per attivare le utenze.

Altrimenti, per subentrare in un’utenza già esistente, procurati il codice cliente e matricola del contatore, l’ultima lettura, i dati del precedente intestatario e contatta i vari gestori chiamando i seguenti numeri:

  • Elettricità e gas: ENEL 800 900 860, dalle 7 alle 22 dal lunedì alla domenica.
  • Acqua: Acque S.p.A. 800 982 982.
  • Telefono: Telecom 187.
  • Televisione: il canone RAI sarà addebitato automaticamente in fattura dal vostro fornitore di energia elettrica, una volta che gli avrete fornito i vostri dati.

Pagamento delle imposte.

  • L’Imposta Municipale Unica (IMU) e la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI): La tassa sulla prima casa non di lusso è stata abolita nel 2016, mentre l’imposta è dovuta nel caso in cui l’immobile sia qualificato come casa di lusso o sia seconda casa. Si tratta di un pagamento dilazionato in due scadenze annuali (fissate una a giugno e l’altra a dicembre) in base al valore catastale della casa. L’acquirente, dopo l’acquisto di un immobile, non deve effettuare alcuna comunicazione.
  • Tassa sui rifiuti: E’ una tassa comunale; oltre al possesso dell’immobile devono essere comunicati all’Ufficio Tributi del Comune: il numero di abitanti, i mq calpestabili al netto di mura interne e esterne, esclusi i terrazzi, ma comprese cantine e autorimesse. Sulla base di queste informazioni viene calcolata la quota da pagare.
  • IRPEF: L’IRPEF dovuta sul reddito da immobili è calcolata nella Dichiarazione dei Redditi (Modello 730 o Modello UNICO), da presentare l’anno successivo a quello di acquisto, in proporzione agli effettivi giorni di possesso della casa. Per alcuni immobili è possibile usufruire di un regime fiscale particolare, la cedolare secca, che si applica a tutti i fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze.

Il cambio di residenza deve essere comunicato anche…

Dopo l’acquisto di un immobile è d’obbligo informare del cambio di residenza anche la propria banca, la propria compagnia di assicurazione e la posta, tramite raccomandata o comunicazione diretta. Così tutte le operazioni riporteranno l’indirizzo aggiornato.

Per evitare disguidi, Poste Italiane ha messo a disposizione un servizio molto utile che permette di inoltrare tutta la posta dal vecchio al nuovo indirizzo. Il servizio si chiama Seguimi ed è attivabile presso un ufficio postale abilitato oppure online.

Inoltre il cambio di residenza deve essere comunicato anche alla Asl, pur mantenendo lo stesso medico curante.

Le detrazioni post acquisto.

Le agevolazioni per l’acquisto della Prima Casa non sono le uniche previste. Ecco cosa puoi detrarre:

  • Il 19% della provvigione pagata all’Agenzia Immobiliare per il suo lavoro di intermediazione (solo se riferita all’acquisto di abitazione principale) fino a un importo di 1000 euro;
  • il 50% delle spese sostenute in caso di ristrutturazione dell’immobile. La percentuale varia a seconda del tipo di intervento eseguito. Dal 1 gennaio 2012 la detrazione sulla ristrutturazione spettante al venditore, si trasferisce direttamente all’acquirente a meno che non sia stato stipulato un accordo diverso in sede di compravendita.
  • Il 50% del costo di costruzione di un’eventuale autorimessa pertinenziale all’abitazione acquistata da costruttore.
  • Se è maturato il diritto relativo al Credito di Imposta previsto per la vendita di un’abitazione acquistata coi benefici Prima casa, si può inserire nella dichiarazione dei redditi per l’anno successivo.

L’Agenzia ARTECASA Immobiliare è a tua disposizione per qualsiasi altro chiarimento su cosa devi fare dopo l’acquisto di un immobile.

DiAgenzia Immobiliare Arte Casa

Il proprietario e l’immobile: tutti i requisiti per il bonus prima casa.

Il bonus per l’acquisto prima casa è un’agevolazione fiscale importante per chi compra un immobile da destinare ad uso di abitazione principale. Chi ne ha diritto? ARTECASA Immobiliare ti spiega quali sono tutti i requisiti per il bonus prima casa.

Per ottenere le agevolazioni per l’acquisto prima casa basta dichiarare al notaio che rogita l’atto di vendita dell’immobile di essere in possesso dei requisiti per fare richiesta. Sarà il notaio stesso a calcolare le imposte agevolate.

La normativa fiscale prevede che chi acquista un immobile può richiedere di pagare le imposte dovute sulla casa e sulle relative pertinenze in misura ridotta rispetto a quelle ordinarie. Questo è possibile in presenza di determinate condizioni.

Innanzitutto, come dice il nome stesso dell’agevolazione, il bonus è previsto per la “prima casa”, ovvero per l’immobile destinato ad essere l’abitazione principale del proprietario.

L’incentivo spetta sia a chi acquista da una ditta di costruzioni, sia da un privato e comporta un notevole risparmio di imposta. Vediamo i due casi:

  • chi acquista casa dal costruttore deve pagare solo il 4% di IVA anziché l’ordinario pagamento al 10%; inoltre le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono fisse, di 200 euro l’una;
  • chi acquista da privato o da una società che non sia l’impresa costruttrice vedrà diminuire l’imposta di registro dovuta dal 9% al 2%. L’imposta ipotecaria e quella catastale sono da versare in misura fissa e ammontano a 50 euro ciascuna. Nella compravendita non soggetta a IVA il valore catastale sul quale sarà poi calcolata la tassazione imponibile si determina tramite il meccanismo del prezzo-valore:

Valore catastale “prima casa”= rendita catastale x 1,05 x 110

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che tutti gli atti necessari per gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari, sono esenti da bollo.

requisiti prima casa

I requisiti dell’immobile.

  1. L’immobile deve appartiene a una delle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazioni di tipo ultrapopolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini), A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
  2. Sono esclusi dall’incentivo gli immobili di lusso, appartenenti alle categorie catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
  3. Il bonus prima casa è esteso alle pertinenze, anche se comprate con atto separato da quello di compravendita, purché siano destinate a servizio dell’abitazione principale e rientrino nelle categorie catastali: C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).
  4. L’immobile deve trovarsi nel Comune in cui il proprietario ha (o intende stabilire) la residenza, oppure lavora.

I requisiti del proprietario.

  1. Il proprietario non deve possedere in tutta Italia un’altra abitazione acquistata col bonus prima casa.
  2. Non può essere proprietario anche di un altro immobile nello stesso Comune dove si trova l’abitazione acquistata, nemmeno se in comunione col coniuge. Se così non fosse, il compratore ha 12 mesi di tempo per vendere il precedente immobile.
  3. L’immobile deve trovarsi nel Comune in cui il proprietario possiede (o intende stabilire) la residenza, o lavora. Nel caso in cui risieda in un Comune diverso da quello in cui si trova l’immobile in questione, dovrà necessariamente trasferire la residenza nel nuovo Comune entro 18 mesi dall’acquisto. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere inserita nell’atto di acquisto.
  4. Il proprietario lavora, studia, svolge attività di volontariato o sportiva nel Comune in cui si trova l’immobile.
  5. Il bonus spetta se la casa è situata nel Comune in cui lavora il datore di lavoro, se l’acquirente si è trasferito all’estero per lavorare; inoltre l’immobile può essere situato nell’intero territorio nazionale se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero o fa parte delle Forze armate o delle Forze di polizia.
  6. Per mantenere i benefici fiscali derivanti dal bonus, il proprietario non deve vendere la casa prima che siano trascorsi 5 anni.

I casi specifici in cui si può usufruire del bonus essendo già proprietari.

Se si possiede già un’altra casa situata nel medesimo Comune o comunque acquistata con l’agevolazione prima casa, indipendentemente dalle sue caratteristiche strutturali, non è obbligatorio cedere la precedente abitazione per usufruire una seconda volta del bonus, se:

  • il primo immobile acquistato viene valutato inidoneo all’uso. La recente Sentenza n. 2565 del 2 febbraio 2018, infatti ha stabilito che può essere riconosciuto il beneficio prima casa sia per circostanze di natura oggettiva (come l’effettiva inabitabilità), sia di natura soggettiva (ad esempio nel caso in cui il fabbricato sia inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative);
  • il primo immobile è stato ricevuto in donazione. L’importante è che vengano rispettate le condizioni quali l’appartenenza dell’immobile ad una classe catastale non di lusso e l’appartenenza della casa al Comune di residenza oppure al Comune in cui ti trasferirai entro 18 mesi;
  • la seconda casa è stata acquistata per ampliare la prima. In questo caso infatti si presuppone che i due immobili si fonderanno per formare un’unica unità abitativa.

Sei alla ricerca della tua prima casa? Visita il sito di ARTECASA Immobiliare e cerca l’abitazione dei tuoi sogni!

DiAgenzia Immobiliare Arte Casa

Come funziona il saldo prezzo della casa con deposito dal notaio.

La legge prevede la possibilità dell’acquirente di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino a trascrizione del contratto di compravendita avvenuta. Vediamo in cosa consiste il saldo prezzo della casa con deposito dal notaio.

Il pagamento del prezzo della casa con deposito dal notaio è un’opportunità che tutela chi acquista un immobile. Infatti c’è il rischio che, tra la data del rogito e la data della trascrizione nei registri, venga pubblicato un gravame inaspettato a carico del venditore. Per esempio potrebbe insorgere di un’ipoteca, un sequestro, un pignoramento, o una domanda giudiziale.

La legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017) entrata in vigore il 29 agosto 2017 a questo proposito afferma che se «richiesto da almeno una delle parti», il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza subire gravami.

Come funziona il saldo prezzo con deposito dal notaio.

A differenza di come avviene in Francia, dove il pagamento con deposito dal notaio è in vigore già da tempo, in Italia la tutela è facoltativa. Perciò in sede di rogito l’acquirente può decidere liberamente se avvalersene o meno.

Sarebbe conforme a correttezza nelle trattative tra le parti che questa decisione venisse manifestata in tempo utile affinché il venditore si possa organizzare, ma nulla esclude che la scelta avvenga direttamente alla stipula.

L’acquirente versa il saldo del prezzo dell’immobile intestandolo al notaio stesso su un conto corrente dedicato, appositamente aperto in banca con la destinazione di “conto dedicato ai sensi della Legge 147/2013”.

Questo denaro è assolutamente al sicuro. Infatti risulta separato dal patrimonio del notaio (non cade nella sua successione, non va nella comunione legale del coniuge, è impignorabile da parte dei suoi creditori) ed è impignorabile anche dai creditori del venditore.

Gli interessi attivi che produce il conto dedicato inoltre vanno a beneficio delle piccole e medie imprese.

Come può essere utilizzato il deposito.

Come abbiamo detto, il deposito dal notaio protegge dal rischio di trascrizioni o gravami pregiudizievoli tra la stipula e la trascrizione dell’atto. Può tornare utile alle parti nei seguenti casi:

saldo prezzo deposito dal notaio

  1. PRESENZA DI UN PIGNORAMENTO O DI UN’IPOTECA: nell’atto si stabilisce che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta cancellazione di tali formalità.
  2. IMMOBILE SOGGETTO A PRELAZIONE LEGALE: nell’atto si stabilisce che il prezzo sia pagato una volta venuta meno la possibilità di esercitare la prelazione.
  3. CASA NON AGIBILE: nell’atto si stabilisce che il prezzo sia pagato dopo la presentazione della segnalazione certificata di agibilità.
  4. IMMOBILE ANCORA OCCUPATO DAL VENDITORE: il prezzo sarà pagato solo ad avvenuta consegna della casa all’acquirente, libera da persone e da cose.
  5. DEBITI DEL VENDITORE: presso il notaio vengono depositate le somme necessarie a coprire tali spese con l’incarico per il notaio di effettuare i pagamenti richiesti. Può essere il caso di spese condominiali non ancora saldate.

Per una consulenza rivolgiti al team di ARTECASA Immobiliare.

 

DiAgenzia Immobiliare Arte Casa

Guida all’acquisto di un immobile proveniente da donazione.

Come abbiamo visto in un precedente articolo, prima di procedere con l’acquisto di un immobile, ci sono delle verifiche da effettuare. Una di queste consiste nel controllare se il bene è stato ricevuto dal venditore come eredità o donazione. Se così fosse, altri eredi (ai quali per legge spetta una quota) potrebbero impugnare il testamento e/o la donazione chiedendo la restituzione della casa.

Ecco le circostanze nelle quali esiste un pericolo potenziale di rivendica da parte di terzi e come deve tutelarsi chi compra un immobile proveniente da donazione.

1.Se il donante è ancora vivo

La futura azione di rivendica dell’immobile potrà essere esercitata solo dopo la morte del donante ed entro i 10 anni successivi, a patto che:

  • il donante alla sua morte non lasci beni sufficienti a coprire la quota che spetta a tutti i legittimi eredi
  • il venditore che è in possesso dell’immobile donato non abbia nel suo patrimonio beni a sufficienza per risarcire i legittimari lesi
  • non siano già trascorsi 20 anni dalla trascrizione dell’atto di donazione (senza opposizioni).

La prassi ha elaborato alcune soluzioni per rimediare al rischio di restituzione, ma nessuna appare del tutto certa e soddisfacente. Tra queste, la più diffusa è lo scioglimento della donazione per mutuo dissenso, a seguito della risoluzione 20/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate, che sancisce la tassazione in misura fissa.

Altre soluzioni sono la Fideiussione a carico del donante e/o dei legittimari a favore dell’acquirente, o la rinuncia da parte dei legittimari all’azione di restituzione.

2.Se il donante è deceduto da meno di 10 anni

Se non sono ancora trascorsi 10 anni dalla morte del donante, il rimedio giuridico è la rinuncia espressa da parte di tutti i legittimari (a condizione che si conoscano tutti i legittimari esistenti) all’azione di restituzione verso terzi descritta nel testo dell’art.563 del Codice Civile.

Quando non ci sono più rischi per l’acquirente?

Si può affermare con certezza che chi acquista un immobile proveniente da donazione non ha nulla da temere se il donante è deceduto da oltre 10 anni, in quanto i legittimari non possono più esercitare l’azione di restituzione, e qualora siano passati senza opposizioni 20 anni dalla data della donazione.

In tali circostanze l’acquirente potrà comprare senza timore.

DiAgenzia Immobiliare Arte Casa

Diritti e doveri dell’acquirente nella compravendita immobiliare.

Come in tutti i tipi di compravendita, anche in quella immobiliare l’acquirente ha precisi diritti e doveri. ARTECASA Immobiliare ti spiega quali sono.

Per analizzare diritti e doveri dell’acquirente, partiamo dal concetto di compravendita:

La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Questa è la definizione generale di compravendita riportata all’art.1470 del Codice Civile, che si basa su due elementi fondamentali:

  • il trasferimento della proprietà di una cosa o di un diritto
  • il pagamento di un prezzo.

Proprio quest’ultimo è il principale obbligo dell’acquirente.

I DOVERI.

Chi compra una casa è tenuto a pagare interamente il prezzo pattuito al venditore nel momento in cui si sottoscrive il contratto d’acquisto. E’ frequente che sia stata versata già prima della firma dell’atto una somma come caparra; in questo caso l’acquirente dovrà provvedere al saldo della differenza.

Si può dilazionare il pagamento? L’acquirente non ha il diritto di ottenere dal venditore la possibilità di rateizzare o rimandare il pagamento dell’intera somma, ma gli è consentito chiederlo. Concedere o meno una particolare condizione di pagamento sarà solo a discrezione del venditore.

Con che mezzi si deve pagare? Il pagamento deve essere effettuato con assegni circolari, bancari o postali non trasferibili oppure tramite bonifico bancario. Infatti è vietata per legge la circolazione di denaro contante per somme pari o superiori a 3.000 euro.

Quando l’acquirente non è tenuto a pagare interamente il prezzo? Chi compra non è tenuto al saldo complessivo se il venditore non adempie al suo obbligo primario, ovvero non gli consegna l’immobile. In questo caso le parti si accorderanno, su consiglio del notaio, scegliendo insieme una tra le seguenti possibilità:

  1. pagamento integrale senza consegna: al venditore viene concesso un termine ultimo per il rilascio dell’immobile;
  2. previsione di una penale;
  3. pagamento del prezzo dell’immobile solo alla consegna.

Se viene scelta la terza condizione, dopo il contratto di compravendita è necessario un atto di quietanza, un ulteriore documento col quale il venditore rilascia all’acquirente la ricevuta liberatoria del prezzo di vendita quando consegna l’immobile e ottiene il pagamento.

I DIRITTI.

diritti e doveri dell'acquirente

Il diritto principale dell’acquirente è quello di ricevere dal venditore la consegna dell’immobile al momento del contratto di compravendita, in concomitanza con il pagamento del prezzo stabilito.

Il bene deve essere libero da persone e da cose, completo degli eventuali accessori pattuiti e deve trovarsi nello stato di fatto conosciuto dall’acquirente.

Inoltre chi compra casa ha il diritto di:

  • ricevere dal venditore tutta la documentazione relativa all’immobile (condoni edilizi, ricevute di pagamento di spese condominiali o di mutui, APE (Attestato di Prestazione Energetica), oltre a certificazione degli impianti a servizio dell’immobile, ecc.),
  • essere garantito dall’evinzione e dai vizi del bene, cioè dal rischio di subire la privazione o la limitazione del diritto acquistato per effetto di diritti preesistenti che terzi vantano sull’immobile,
  • avere dal venditore tutte le informazioni utili sul bene.

L’acquirente può richiedere la consegna dell’immobile prima del trasferimento definitivo? Sì, può chiedere la consegna in anticipo, ma non è un suo diritto ottenerla. Anche in questo caso è il venditore che deve decidere se permetterla o meno, e non si tratta solo di una questione di pagamento; infatti alla proprietà restano connesse responsabilità civili, penali, amministrative e fiscali.

La complessità delle numerose verifiche da effettuare su un immobile da acquistare e della parte burocratica e legale legata alla compravendita richiedono la consulenza di un agente immobiliare esperto ed affidabile.

ARTECASA Immobiliare ti garantisce assistenza in ogni momento della tua ricerca, della trattativa, fino all’atto definitivo di compravendita. Ti aspettiamo!

DiAgenzia Immobiliare Arte Casa

Compri casa? Regole e precauzioni per acquistare un immobile in sicurezza.

Per te è arrivato il momento di comprare una nuova casa? ARTECASA Immobiliare ti offre una guida pratica per effettuare il tuo acquisto in sicurezza.

Acquistare un immobile è un passo molto importante e impegnativo, non solo dal punto di vista economico. Chi si prepara a cercare una nuova abitazione è preso da una serie di preoccupazioni e pensieri; l’aria di cambiamento può portare a trascurare alcuni elementi che invece devono essere gestiti con lucidità prima di una compravendita.

Il team dell’Agenzia ARTECASA Immobiliare, associata F.I.M.A.A., è composto da professionisti in grado di offrire ai propri clienti una pluralità di servizi di alta qualità abbracciando tutti gli aspetti che riguardano la compravendita di un immobile. Sempre alla ricerca di aggiornamenti e valida formazione per garantire solo il meglio a chi si rivolge alla sua competenza, l’Agenzia ARTECASA Immobiliare fornisce una guida utile a tutti coloro che stanno per acquistare un immobile.

Precauzioni da adottare prima di cercare un nuovo immobile.

Se hai intenzione di comprare casa, ci sono delle precauzioni che ti consigliamo di prendere per non incorrere in spiacevoli sorprese. Innanzitutto, devi avere ben chiaro fin da subito il tipo di operazione che intendi effettuare, l’entità delle spese e delle imposte da sostenere per l’acquisto.

In particolare non devi trascurare tre aspetti:

1.La possibilità di avvalerti di un mutuo bancario. Se pensi che per acquistare ti dovrai avvalere di un mutuo bancario, è il caso che, prima di cominciare la ricerca del tuo immobile, tu abbia fatto richiesta all’istituto bancario di tua fiducia. Una volta conosciuto per tempo l’importo che la banca è disposta a concederti, potrai affrontare con maggiore tranquillità la ricerca e l’intera trattativa. Meglio non correre il rischio di trovare la casa dei propri sogni per poi dover scoprire che è fuori budget e restare delusi.

2.L’eventuale necessità di vendere un altro immobile per poter acquistare una nuova casa. Spesso accade che per comprare una nuova casa sia indispensabile il ricavato della vendita della vecchia. Anche tu ti trovi in questa condizione e non sai come muoverti? ARTECASA Immobiliare ti consiglia di inquadrare bene ogni operazione, dedicandoti prima alla vendita e poi alla ricerca della nuova abitazione.

  • Stabilisci il giusto valore di mercato del bene da vendere
  • valuta realisticamente le tempistiche necessarie per intraprendere l’iter di compravendita.

Per entrambe queste operazioni fatti assistere e consigliare da un agente immobiliare competente; l’Agenzia ARTECASA Immobiliare è a disposizione per fare una corretta valutazione del tuo bene e una corretta previsione dei tempi necessari per la vendita.

3.La possibilità di usufruire del bonus “Prima casa”. Accertati da subito se, all’atto definitivo, potranno ricorrere le condizioni necessarie per richiedere le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa.

acquistare casa in sicurezza

Regole per il buon acquisto.

Una volta individuato l’immobile che fa al caso tuo, ecco cosa fare per essere certo di realizzare un acquisto sicuro:

  • assicurati che il bene sia di piena proprietà del venditore;
  • verifica che non sia gravato da trascrizioni, privilegi, ipoteche, che non siano già state messe in evidenza dal venditore;
  • chiarisci l’eventuale situazione condominiale, ad esempio chiedendo se esiste un regolamento di condominio o se sono già state deliberate o in previsione opere straordinarie;
  • fai verificare la regolarità urbanistica e catastale; qualora emergessero difformità sarebbero a carico del venditore, che dovrebbe sanarle prima dell’atto di vendita.

Rivolgersi all’Agenzia ARTECASA Immobiliare significa avere un servizio a 360°: sapremo seguirti e consigliarti per acquistare il tuo immobile in completa sicurezza.